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Sentenza

Sentenza del 04/04/2018 n. 8306 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente contestava una cartella relativa all’IRPEF per l’anno d’imposta 2001, pari a 2.249,78 euro oltre interessi e sanzioni, sostenendo di avere già versato per quell’anno somme eccedenti il debito e di vantare inoltre un credito di 2.249,69 euro per versamenti in eccesso relativi al 2000. La CTR della Puglia aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto legittima la cartella, sulla base dell’assunto dell’Agenzia che per il 2000 il contribuente fosse invece debitore di 7.532 euro. In cassazione P.A. deduceva: (1) che la CTR aveva esaminato una diversa annualità, estranea all’oggetto del giudizio; (2) che il rilievo relativo al 2000 era tardivo ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973; (3) che la ricostruzione di un debito per il 2000 era illogica e non supportata dai documenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo: poiché la cartella riguardava il 2001 e risultava accertato che i pagamenti del contribuente per tale annualità eccedevano l’importo richiesto, la CTR avrebbe dovuto annullare la cartella. Non poteva sostituire alla pretesa oggetto dell’impugnazione un diverso credito relativo al 2000, introdotto dall’Agenzia soltanto in appello come titolo di domanda, in violazione dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992. Il secondo e il terzo motivo sono stati assorbiti. La Corte ha cassato la sentenza della CTR e, non essendovi ulteriori fatti da accertare, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario del contribuente. Spese dei gradi di merito compensate; Agenzia condannata a rifondere a P.A. le spese di cassazione, liquidate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 57 del D.Lgs. n. 546/1992

    l'oggetto del processo era definito dalla pretesa impositiva di cui alla cartella e dai motivi di impugnazione della cartella correlati alla tale pretesa, con la conseguenza che la commissione regionale, accertata l'insussistenza della pretesa in questione per eccedenza rispetto ad essa dei pagamenti effettuati dal contribuente, avrebbe dovuto limitarsi ad annullare l'atto impositivo senza poter esaminare, in contrasto con il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, se la pretesa tributaria fosse comunque giustificata operando una sostituzione del credito in contestazione con un credito, fatto valere dall'Agenzia solo in secondo grado come titolo di domanda e non di mera eccezione, per una annualità di imposta precedente;

    Nel giudizio tributario d’appello non è consentito sostituire alla pretesa contenuta nell’atto impugnato una diversa pretesa, riferita a un’altra annualità e introdotta in secondo grado come autonomo titolo di domanda. Se i pagamenti relativi all’annualità oggetto della cartella superano quanto richiesto, il giudice deve decidere su quella pretesa e non mantenerla in vita sulla base di un credito distinto.

  • Art. 384 c.p.c.

    non vi sono dati di fatto da accertare ed è dunque possibile, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., decidere la causa nel merito con accoglimento del ricorso originario.

    Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere direttamente la controversia nel merito.

Massime di principio

  • La controversia è circoscritta alla pretesa contenuta nell’atto impugnato e ai motivi rivolti contro di essa: una diversa annualità d’imposta non può essere usata per giustificare in giudizio quel medesimo atto.
  • In appello l’amministrazione non può introdurre come nuovo titolo di domanda un credito autonomo relativo a un diverso periodo d’imposta; non si tratta di una semplice difesa sulla pretesa originaria.
  • Se è accertato che, per l’annualità indicata nella cartella, il contribuente ha versato più di quanto richiesto, il giudice deve annullare la cartella, senza compensare o sostituire la pretesa con debiti riferiti ad altri periodi.
  • Se la questione decisiva viene risolta accogliendo un motivo, gli ulteriori motivi possono essere dichiarati assorbiti; quando non servono altri accertamenti, la Corte di cassazione può definire direttamente il merito.

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