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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08904/2023 del 29/03/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Una ex dipendente regionale aveva chiesto il ricalcolo dell'indennità supplementare prevista da una legge regionale sull'esodo incentivato, sostenendo che nella base di computo dovesse essere inclusa anche la tredicesima mensilità. Il tribunale aveva respinto la domanda; la corte d'appello aveva confermato il rigetto ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, sollevata dalla Regione e riproposta in appello, sul rilievo che tra la cessazione del rapporto e la notifica del ricorso erano decorsi più di cinque anni e che la nota regionale del 2008 non integrasse ricognizione di debito. In Cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle regole sul rito del lavoro e sull'appello, perché l'eccezione di prescrizione sarebbe stata tardivamente formulata dalla Regione; 2) violazione dell'art. 2948 c.c., sostenendo che il credito non fosse soggetto a prescrizione quinquennale ma ordinaria decennale, trattandosi di indennità da esodo con fonte transattiva e novativa; 3) violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di certezza del diritto per disparità di trattamento rispetto ad altri esodati; 4) omessa disamina di molteplici motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbiti gli altri. Ha ritenuto che, nel rito del lavoro, la parte vittoriosa in primo grado deve riproporre le domande ed eccezioni non accolte nella memoria di costituzione nel termine dell'art. 436 c.p.c.; poiché la Regione si era costituita in appello solo il giorno prima dell'udienza e l'eccezione di prescrizione non era stata ritualmente riproposta, essa doveva considerarsi rinunciata. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 7 legge reg. Calabria n. 8 del 2005

    indennità supplementare prevista in caso di adesione all'esodo incentivato

    fonte del diritto azionato dalla lavoratrice per ottenere il ricalcolo dell'indennità supplementare

  • art. 2948 c.c.

    prescrizione quinquennale

    la Corte d'appello aveva ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale al credito; la Cassazione non si pronuncia nel merito su tale qualificazione perché il motivo decisivo è processuale

  • art. 2944 c.c.

    la nota regionale del 10.9.2008 non è stata ritenuta idonea a integrare una ricognizione di debito, poiché negava l'inclusione della tredicesima mensilità nel calcolo dell'incentivo

  • art. 346 c.p.c.

    riproposizione delle domande ed eccezioni non accolte

    nel rito del lavoro la parte vittoriosa in primo grado deve riproporre in appello le eccezioni non accolte; in mancanza, esse si intendono rinunciate

  • art. 436 c.p.c.

    termine di costituzione in appello nel rito del lavoro

    l'eccezione di prescrizione doveva essere riproposta nella memoria di costituzione depositata entro il termine previsto; il deposito tardivo comporta la rinuncia all'eccezione

  • art. 360 c.p.c.

    n. 3 e, nella sostanza, error in procedendo

    la Corte ha qualificato il primo motivo come deduzione sostanziale di un error in procedendo, che consente il controllo del fatto processuale in sede di legittimità

  • art. 3 Cost.

    la censura di disparità di trattamento è stata proposta come motivo autonomo, ma è rimasta assorbita dall'accoglimento del primo motivo

  • art. 416 c.p.c.

    il richiamo contenuto nel ricorso era erroneo; il parametro corretto era quello dell'appello nel rito del lavoro

Massime di principio

  • Nel rito del lavoro, la parte che abbia ottenuto una decisione a sé favorevole in primo grado deve riproporre in appello, nella memoria di costituzione tempestiva, le eccezioni o questioni non accolte dal primo giudice; in difetto, opera una presunzione di rinuncia.
  • L'eccezione di prescrizione, se non ritualmente riproposta nel termine previsto per la costituzione in appello, non può essere utilmente esaminata dal giudice di secondo grado.
  • La Corte di cassazione può controllare direttamente, quale giudice del fatto processuale, la tempestività della costituzione in appello e la rituale proposizione delle eccezioni, quando la censura si traduca in un error in procedendo.
  • L'accoglimento di un motivo processuale assorbente comporta la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio al giudice di merito per l'esame delle questioni rimaste non trattate.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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