Cassazione Civile, Ordinanza n. 24380/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro il provvedimento di liquidazione dei compensi maturati da un avvocato quale difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo che dal registro informatico risultasse l’invio del decreto "a visto PM" e che ciò fosse equipollente a comunicazione idonea a far decorrere il termine. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi, contestando la declaratoria di tardività e, in sostanza, la decorrenza del termine per proporre opposizione in difetto di valida comunicazione del provvedimento opposto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma per una ragione diversa da quella posta dal Tribunale: ha ritenuto che l’opposizione fosse comunque tardiva perché proposta il 28 settembre 2020 contro un decreto di liquidazione del 25 ottobre 2018, quindi oltre il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha affermato che tale termine si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, quando non risulti effettuata la comunicazione del provvedimento. Non ha pronunciato sulle spese, richiamando il principio per cui il Pubblico Ministero, organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannabile alle spese, e ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è stato proposto dal P.M.
Norme richiamate
opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato
il rimedio oppositivo è soggetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. quando non intervenga la comunicazione del provvedimento
termine lungo di sei mesi
si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, in assenza di comunicazione del provvedimento
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero
art. 115/2002
patrocinio a spese dello Stato
contesto normativo della liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato
Massime di principio
- Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera anche nei procedimenti di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando non risulti perfezionata la comunicazione del provvedimento.
- Ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione non è decisiva la sola annotazione del registro informatico, se la controversia viene definita sulla base della tardività oltre il termine semestrale massimo previsto per l’impugnazione.
- Nel ricorso proposto dal Pubblico Ministero non si applica la condanna alle spese processuali né il raddoppio del contributo unificato.
- Quando la Corte ritenga corretta la declaratoria di tardività, il ricorso che investe soltanto il profilo della comunicazione può essere dichiarato inammissibile anche se la motivazione del giudice di merito viene corretta in diritto.
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