Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24380/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La Procura della Repubblica aveva proposto opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002 contro il provvedimento di liquidazione dei compensi maturati da un avvocato quale difensore di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l’opposizione per tardività, ritenendo che dal registro informatico risultasse l’invio del decreto "a visto PM" e che ciò fosse equipollente a comunicazione idonea a far decorrere il termine. La Procura ha quindi ricorso per cassazione con due motivi, contestando la declaratoria di tardività e, in sostanza, la decorrenza del termine per proporre opposizione in difetto di valida comunicazione del provvedimento opposto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ma per una ragione diversa da quella posta dal Tribunale: ha ritenuto che l’opposizione fosse comunque tardiva perché proposta il 28 settembre 2020 contro un decreto di liquidazione del 25 ottobre 2018, quindi oltre il termine lungo semestrale di cui all’art. 327 c.p.c. La Corte ha affermato che tale termine si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, quando non risulti effettuata la comunicazione del provvedimento. Non ha pronunciato sulle spese, richiamando il principio per cui il Pubblico Ministero, organo propulsore dell’attività giurisdizionale, non è condannabile alle spese, e ha escluso anche il raddoppio del contributo unificato perché il ricorso è stato proposto dal P.M.

Norme richiamate

  • art. 170 d.P.R. n. 115/2002

    opposizione avverso il provvedimento di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato

    il rimedio oppositivo è soggetto al termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. quando non intervenga la comunicazione del provvedimento

  • art. 327 c.p.c.

    termine lungo di sei mesi

    si applica anche al procedimento di opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115/2002, sia per la parte contumace sia per quella costituita, in assenza di comunicazione del provvedimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero

  • art. 115/2002

    patrocinio a spese dello Stato

    contesto normativo della liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato

Massime di principio

  • Il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. opera anche nei procedimenti di opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, quando non risulti perfezionata la comunicazione del provvedimento.
  • Ai fini dell’ammissibilità dell’opposizione non è decisiva la sola annotazione del registro informatico, se la controversia viene definita sulla base della tardività oltre il termine semestrale massimo previsto per l’impugnazione.
  • Nel ricorso proposto dal Pubblico Ministero non si applica la condanna alle spese processuali né il raddoppio del contributo unificato.
  • Quando la Corte ritenga corretta la declaratoria di tardività, il ricorso che investe soltanto il profilo della comunicazione può essere dichiarato inammissibile anche se la motivazione del giudice di merito viene corretta in diritto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.