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Sentenza

Sentenza del 19/06/2025 n. 454 - Corte di Giustizia UE

Accise - Direttiva 2008/118/CE - Articolo 1, paragrafo 2 - Normativa nazionale che istituisce un'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità - Imposta addizionale a favore degli enti regionali e locali ritenuta contraria alla direttiva 2008/118 dagli organi giurisdizionali nazionali - Recupero da parte del consumatore finale presso il fornitore dell'imposta indebitamente pagata

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Falconeri ha chiesto la ripetizione dell'indebito per gli importi pagati a titolo di un'imposta addizionale all'accisa sull'elettricità prevista dall'art. 6 del d.l. n. 511/1988, ritenuta contraria all'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118/CE. La questione verteva sulla qualificazione dell'imposta addizionale come mera maggiorazione dell'accisa o come altra imposta indiretta distinta, nonché sulla possibilità per il consumatore di invocare la direttiva in un rapporto orizzontale per ottenere il rimborso dal fornitore o, in caso di impossibilità o difficoltà eccessiva, direttamente dallo Stato membro.

La decisione

La Corte di giustizia ha deciso che: (i) un'imposta addizionale che costituisca una frazione o un multiplo dell'accisa ma il cui gettito sia destinato a enti diversi e che non segua le stesse regole in materia di esenzioni e differenziazioni può essere considerata un'altra imposta indiretta ai sensi dell'art. 1, par. 2, della direttiva 2008/118, e quindi è ammessa solo se persegue una finalità specifica e rispetta le regole dell'Unione in materia di base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo; (ii) l'esistenza di una finalità specifica non può essere evinta dal solo finanziamento generico delle spese pubbliche e spetta al giudice nazionale verificare i fatti; (iii) la direttiva non ha effetto diretto orizzontale obbligando il giudice nazionale, sulla sola base del diritto dell'Unione, a disapplicare una disposizione nazionale priva di efficacia diretta, salvo situazioni particolari (es. ente sottoposto ad autorità statale o imprese con poteri pubblici); (iv) tuttavia il diritto dell'Unione impone che, se il rimborso rivolto al fornitore risulta impossibile o eccessivamente difficile, il consumatore finale debba poter presentare direttamente allo Stato membro la domanda di rimborso. La Corte ha quindi fornito i criteri interpretativi ma ha rimesso al giudice di rinvio l'accertamento dei fatti e l'applicazione concreta.

Norme richiamate

  • Direttiva 2008/118/CE

    Consente agli Stati membri di applicare altre imposte indirette ai prodotti sottoposti ad accisa solo se perseguono finalità specifiche e rispettano le regole UE relative a base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo; le disposizioni sulle esenzioni sono escluse da tali regole. Un'imposta addizionale può rientrare nella nozione di 'altre imposte indirette' se è distinta dall'accisa.

  • Direttiva 2003/96/CE

    art. 1; art. 2(2); art. 15(1)(h)

    Armonizza la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità; stabilisce l'ambito dei prodotti energetici e ammette esenzioni o riduzioni sotto controllo fiscale per specifici usi, che devono essere rispettate se un'imposta ha natura di accisa.

  • Decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511

    art. 6 (versione applicabile ai fatti)

    Istituiva l'addizionale all'accisa sull'energia elettrica destinata a comuni e province con criteri di differenziazione per uso, luogo e quantità; tale disciplina differiva dalle regole UE sulle esenzioni e dalla disciplina dell'accisa, elemento che ha inciso sulla qualificazione come imposta distinta.

  • Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504

    art. 14; art. 16; art. 52; art. 53; art. 60

    Disciplina nazionale dell'accisa sull'energia elettrica, delle esenzioni, degli obbligati e delle procedure di rimborso; disciplina pure le modalità applicative quando le addizionali seguono le stesse modalità dell'accisa.

  • Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23

    Ha disposto la cessazione dell'applicazione dell'addizionale all'accisa nelle regioni a statuto ordinario a partire dal 2012 e l'abrogazione dell'imposta dal 1º aprile 2012, rilevante per il periodo oggetto della controversia.

  • Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea

    Stabilisce che la direttiva è vincolante solo per lo Stato membro cui è rivolta e non crea obblighi diretti nei confronti dei singoli; ciò limita l'effetto diretto orizzontale delle direttive, salvo casi particolari.

  • Codice civile italiano

    Principio interno della ripetizione dell'indebito che consente a chi ha pagato senza titolo di chiederne il rimborso; la sua applicazione è rilevante per il rimborso tra privati ma deve rispettare i principi di equivalenza ed effettività.

  • Giurisprudenza CJEU citata

    es. Danfoss C-94/10; Statoil C-553/13; Kernkraftwerke Lippe-Ems C-5/14; Promociones Oliva Park C-220/19; Gabel Industria Tessile e Canavesi C-316/22; Cigarettenfabrik C-336/22

    Confermano i principi applicati: distinzione fra accise e altre imposte indirette, necessità di finalità specifica, limiti dell'effetto diretto orizzontale delle direttive e l'obbligo dello Stato di rimborsare tributi in violazione del diritto UE; in particolare la sentenza Gabel ha affermato la necessità di garantire il rimborso agli individui quando il recupero dal soggetto che ha riversato l'imposta risulti inefficace.

Massime di principio

  • Un'imposta aggiunta all'accisa può essere qualificata come «altra imposta indiretta» quando, nonostante coincidenze tecniche con l'accisa (stessa base imponibile, modalità di riscossione), presenta beneficiario diverso, criteri di differenziazione non previsti dalle direttive UE o regole diverse sulle esenzioni.
  • Se l'imposta è distinta dall'accisa, per essere legittima nel mercato interno deve perseguire una finalità specifica non meramente di bilancio e rispettare le regole UE in tema di base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo.
  • La mera destinazione del gettito a spese pubbliche generiche non prova l'esistenza di una finalità specifica ai sensi della direttiva 2008/118.
  • Le direttive non hanno effetto diretto orizzontale di principio: un privato non può invocare una direttiva non recepita nei confronti di un altro privato salvo casi speciali (organismi sotto controllo statale o enti con poteri pubblici); pertanto la disapplicazione diretta di una norma interna contraria a una direttiva non è dovuta automaticamente in un contenzioso tra privati.
  • Tuttavia, lo Stato membro è obbligato a garantire il rimborso degli oneri riscossi in violazione del diritto UE; se ottenere il rimborso dal fornitore è impossibile o eccessivamente difficoltoso, il consumatore deve poter chiedere il rimborso direttamente allo Stato mediante le vie nazionali previste, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
  • In casi analoghi, il giudice nazionale deve valutare i fatti concreti: natura giuridica dell'imposta, destinatario del gettito, esenzioni applicate, possibilità reale di ottenere il rimborso dal soggetto che ha riversato l'imposta, e se il soggetto obbligato è sottoposto ad autorità pubblica o dispone di poteri pubblici.
  • Prassi consigliata per il consumatore/impresa: documentare il pagamento, chiedere formalmente il rimborso al fornitore secondo le procedure nazionali, conservare le comunicazioni; se il rimborso non è ottenibile per ragioni oggettive, attivare la procedura amministrativa/statale per il rimborso o il ricorso giurisdizionale nei termini previsti dall'ordinamento nazionale.

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