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Sentenza

Sentenza del 19/06/2025 n. 760 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento IRAP per il 2015, relativo a sette componenti attivi contabilizzati alla voce 190 del conto economico («Altri proventi ed oneri di gestione»), che l’Ufficio riteneva da includere nella base imponibile. La banca contestava, con i primi due motivi, l’interpretazione estensiva del principio di correlazione adottata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, sostenendo che le voci non comprese tra quelle individuate dall’art. 6 del d.lgs. 446/1997 non fossero imponibili senza un nesso specifico e diretto con componenti rilevanti. Con il terzo motivo contestava in particolare il rilievo n. 5, relativo alle Commissioni per istruttoria veloce (CIV), negando che fosse provata la correlazione con costi della stessa annualità. L’Ufficio proponeva appello incidentale per ottenere l’inclusione anche dei rilievi n. 1 (fitti attivi) e n. 2 (rimborso Nomura), esclusi in primo grado per mancata prova della correlazione.

La decisione

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, Sez. IV, ha accolto parzialmente l’appello della banca, limitatamente al rilievo n. 5 sulle CIV, e ha confermato nel resto la sentenza n. 341/22 della Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, che aveva accolto solo in parte il ricorso originario. Ha respinto i primi due motivi della banca: il principio di correlazione può estendere la base imponibile anche a componenti non direttamente elencate, ma il nesso deve essere accertato con particolare rigore. Ha accolto il terzo motivo: per le CIV non era dimostrato che gli importi costituissero un mero ribaltamento dei costi di personale e amministrativi; inoltre, i casi di mancata applicazione della commissione e l’esistenza di valori medi previsti dalla disciplina secondaria escludevano, nel caso concreto, la prova della correlazione. Ha respinto l’appello incidentale dell’Ufficio sui rilievi n. 1 e n. 2, perché il collegamento prospettato con altre poste era estrinseco e non provava una reale correlazione. Restano quindi confermati i rilievi n. 3, 4, 6 e 7; sono esclusi i rilievi n. 1, 2 e 5. Spese integralmente compensate. Il testo non indica gli importi accertati o le somme recuperate.

Norme richiamate

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 4

    L'IRAP, pertanto, si presenta (art. 4 Dl 466) quale imposta da applicarsi sul valore della produzione netta, connotata da una propria specifica identità, non solo giuridica ma anche funzionale, e quindi disciplinata da regole e principi che vanno anzitutto rinvenuti nella legislazione di riferimento.

    L’IRAP è un’imposta autonoma sul valore della produzione netta: la sua base imponibile va determinata secondo la disciplina propria del tributo, senza sovrapporla automaticamente a quella di altre imposte.

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 6, commi 6 e 6 (rinvio all’art. 5, comma 4)

    Ne consegue che, restando tuttavia, il principio di diretta derivazione, la formula guida, dalla quale non si può prescindere, l'esistenza della connessione dovrà essere apprezzata in modo particolarmente severo e col necessario rigore, ad evitare che l'applicazione della connessione in modo generalizzato, determini un indebito ribaltamento nel trattamento della fattispecie di cui si tratta.

    Per banche e altri soggetti finanziari, la base imponibile si determina in via principale sulla base delle voci e dei criteri indicati dall’art. 6 e dei dati del conto economico. Il rinvio all’art. 5, comma 4, consente tuttavia di considerare ulteriori componenti correlate; tale estensione non elimina il criterio di derivazione diretta e richiede una prova rigorosa del nesso.

  • D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 5, comma 4

    Laddove si presenta più coerente ad un ragionato percorso ermeneutico ritenere che la disciplina espressa del caso particolare stia in effetti ad intendere che, nella valutazione di una posta rilevante ai fini IRAP, si dovrà necessariamente tener conto di tutte quelle poste diverse che ad essa siano in qualche modo correlate, perché certamente, in virtù del collegamento, esse sono in grado di interferire sull'entità della posta che devo considerare per legge, cioè per derivazione.

    Il criterio di correlazione permette di considerare componenti non direttamente indicate tra quelle imponibili quando siano realmente collegate a componenti rilevanti. La previsione relativa a periodi d’imposta precedenti o successivi non esclude che il criterio operi anche nell’ambito dello stesso periodo, ma il collegamento deve essere concreto e dimostrato.

Massime di principio

  • Nelle controversie IRAP, il punto di partenza è il principio di derivazione diretta: rilevano le voci e i criteri previsti dalla disciplina applicabile alla categoria del contribuente.
  • Il principio di correlazione può estendere la base imponibile a componenti non direttamente elencate, anche quando il collegamento riguarda il medesimo periodo d’imposta; non basta però una mera vicinanza commerciale, contabile o contrattuale.
  • Chi sostiene l’inclusione di una componente attiva per correlazione deve provare un nesso effettivo con una componente rilevante ai fini IRAP. Il nesso va verificato caso per caso e con particolare rigore, per evitare che la correlazione diventi un criterio generale di imposizione.
  • Un importo non è automaticamente un mero recupero o ribaltamento di costi solo perché riguarda un servizio o è commisurato a parametri medi: occorre dimostrare che la componente attiva corrisponda realmente ai costi rilevanti sostenuti per quella prestazione.

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