Cassazione Civile, Ordinanza n. 38568/2021 del 06/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (giudice)
La controversia
La controversia nasce da un'opposizione a ordinanza-ingiunzione prefettizia irrogata per violazione della disciplina sugli assegni. Il giudice di pace adito in primo grado aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore di altro giudice di pace, ritenendo rilevante il luogo di pagamento del titolo; il giudice indicato come competente, a sua volta, ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza, prospettando un conflitto negativo. Il tema centrale era quindi l'individuazione del giudice territorialmente competente per l'opposizione a sanzione amministrativa relativa a assegno bancario: se dovesse aversi riguardo al luogo di emissione del titolo o, invece, al luogo in cui l'assegno è pagabile. La parte opponente aveva anche chiesto la correzione di errore materiale della precedente decisione sulla competenza, sostenendo che il comune interessato rientrasse nella circoscrizione del giudice poi individuato, ma l'istanza era stata respinta perché avrebbe inciso in modo sostanziale sulla statuizione di competenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio e ha ricostruito la regola di competenza applicabile alle opposizioni contro ordinanze-ingiunzione per violazioni della legge sugli assegni: il "luogo in cui è stata commessa la violazione" coincide con il luogo in cui l'assegno è pagabile, non con quello di emissione. Applicando tale criterio, ha dichiarato competente il Giudice di pace di Messina, poiché la filiale della banca presso cui l'assegno doveva essere pagato ricadeva nella relativa circoscrizione. Ha inoltre dichiarato tale giudice competente anche per le spese del regolamento e ha assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la riassunzione del giudizio davanti ad esso.
Norme richiamate
consente il regolamento di competenza d'ufficio quando il giudice adito solleva il conflitto negativo tra uffici giudiziari.
rende inapplicabili al procedimento davanti al giudice di pace le sole disposizioni sul regolamento di competenza ad istanza di parte, non quello d'ufficio.
richiamato nel contesto del regolamento di competenza e della declaratoria della Corte.
art. 6, commi 2 e 3, d.lgs. 150/2011
individua la competenza del giudice di pace per l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione secondo il criterio territoriale collegato al luogo della violazione.
norma sostanziale violata, richiamata come base dell'ordinanza-ingiunzione opposta in tema di assegni.
richiamato quale norma che modifica la disciplina sanzionatoria relativa agli assegni.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazioni in materia di assegni, il criterio del "luogo in cui è stata commessa la violazione" va riferito al luogo in cui l'assegno è pagabile, e non al luogo di emissione del titolo.
- Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile davanti al giudice di pace anche nelle controversie in materia di sanzioni amministrative, poiché la disciplina dell'art. 46 c.p.c. esclude solo il regolamento ad istanza di parte.
- Il giudice indicato come competente, una volta riassunta la causa dinanzi a lui, può rilevare la propria incompetenza solo entro la prima udienza di trattazione; oltre tale momento il conflitto non è più sollevabile d'ufficio.
- Un'istanza di correzione dell'errore materiale non può essere utilizzata per modificare in modo sostanziale una statuizione sulla competenza.
- La competenza territoriale nelle opposizioni a sanzioni amministrative legate a titoli di pagamento va individuata in base al concreto luogo di pagamento del titolo, secondo una lettura funzionale della nozione di luogo della violazione.
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