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Cassazione Penale, Ordinanza n. 00293/2025 del 03/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, a seguito di sentenza della Corte di appello che, in accoglimento di concorde richiesta ex art. 599-bis c.p.p. e in parziale riforma della decisione di primo grado resa all'esito di giudizio abbreviato, aveva rideterminato la pena per rapina in anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 600 di multa con riconoscimento delle attenuanti generiche non nella massima estensione, ha proposto ricorso per cassazione deducendo inosservanza di legge e vizio di motivazione. I motivi riguardavano: a) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., prospettata come pretesa assenza di punibilità; b) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte ha rilevato che, nel concordato in appello, sono deducibili in cassazione solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del Procuratore generale e al contenuto difforme della pronuncia, mentre non sono proponibili censure sui motivi rinunciati, sulla motivazione e su profili di pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Nel caso concreto, la questione ex art. 131-bis c.p. non era stata devoluta in appello, e la censura sulla pena era incompatibile con l'accordo raggiunto tra le parti, nel quale era stato concordato il riconoscimento delle attenuanti generiche con una riduzione inferiore a un terzo, scelta sulla quale i giudici di merito si erano espressi valorizzando l'ammissione di responsabilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso con ordinanza, senza formalità di rito ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ritenendo sussistenti profili di colpa nella proposizione di un'impugnazione fondata su ragioni non consentite dalla legge. La statuizione impugnata è rimasta ferma, con la pena già rideterminata in appello per il delitto di rapina.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Nel concordato in appello limita il thema decidendum alle questioni devolute e agli effetti dell'accordo tra le parti; in cassazione non sono ammissibili censure sui motivi rinunciati, sulla motivazione o su profili di pena che non integrino illegalità della sanzione.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere utilmente dedotta in cassazione se la questione non è stata devoluta in appello nel perimetro del concordato.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso senza formalità di rito.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quando emergano profili di colpa.

  • art. 131-bis c.p.

    La Corte richiama la disposizione come oggetto della doglianza difensiva, ma non la applica per difetto di devoluzione della questione in appello.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per riaprire questioni sui motivi espressamente o implicitamente rinunciati, né per contestare la mera motivazione della sentenza quando il giudice abbia recepito l'accordo delle parti.
  • Sono inammissibili le censure in cassazione che, pur formalmente prospettate come violazioni di legge o vizi motivazionali, investano soltanto la determinazione della pena concordata, salvo che la sanzione risulti illegale perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se la relativa questione non è stata ritualmente devoluta al giudice di appello.
  • Nel procedimento definito con concordato in appello, la congruità del trattamento sanzionatorio concordato può essere sorretta dal richiamo alla condotta dell'imputato, inclusa l'ammissione di responsabilità, e non è sindacabile in cassazione nei limiti del semplice dissenso difensivo.
  • L'inammissibilità del ricorso determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, ove emergano profili di colpa nella proposizione dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRiti alternativi
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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