Cassazione Civile, Ordinanza n. 32728/2021 del 09/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
La controversia riguarda un procedimento di equa riparazione per la durata irragionevole di un giudizio presupposto di opposizione all'esecuzione. La Corte d'appello aveva già condannato il Ministero della giustizia a pagare un indennizzo di euro 1.600; il Ministero aveva poi proposto opposizione sostenendo che, ai sensi dell'art. 2-bis, commi 1 e 2, lett. d), della legge n. 89 del 2001, la pretesa dedotta nel processo presupposto fosse di valore irrisorio e quindi meritevole di un trattamento indennitario ridotto. L'opposizione era stata rigettata, ma il giudice aveva compensato le spese di lite richiamando la non pertinenza delle difese ministeriali e l'inconferenza dei precedenti richiamati. Il ricorrente per cassazione ha censurato tale statuizione con due motivi: con il primo, deduzione di violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere disposto la compensazione senza le rigorose condizioni richieste dalla legge; con il secondo, vizio motivazionale sulla medesima decisione di compensazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché formulato secondo il vecchio paradigma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non più applicabile ratione temporis. Ha accolto il primo motivo, ritenendo che la compensazione delle spese disposta dalla Corte d'appello violasse l'art. 92 c.p.c., come modificato dal d.l. n. 132 del 2014 conv. in l. n. 162 del 2014 e letto alla luce della sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale. La Cassazione ha quindi cassato il decreto impugnato limitatamente al capo sulle spese e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito condannando il Ministero al rimborso delle spese del giudizio di opposizione, liquidate in euro 600 oltre accessori, con attribuzione al difensore. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità per reciproca soccombenza parziale conseguente all'inammissibilità del secondo motivo.
Norme richiamate
art. 2-bis, commi 1 e 2, lett. d), l. n. 89/2001
Richiamato dal Ministero per sostenere la riduzione dell'indennizzo in ragione dell'asserita irrisorietà della pretesa nel processo presupposto; la Corte d'appello ha escluso che il credito fosse irrisorio.
Richiamato come parametro della regola di soccombenza sulle spese.
La compensazione delle spese è consentita, fuori dalla soccombenza reciproca, solo nei casi tipizzati dalla disciplina vigente; la motivazione fondata sulla mera non pertinenza delle difese non integra gravi ed eccezionali ragioni.
d.l. n. 132/2014, conv. in l. n. 162/2014
Le modifiche introdotte hanno ristretto i presupposti per la compensazione delle spese.
sentenza Corte cost. n. 77/2018
Ha parzialmente inciso sull'art. 92 c.p.c., consentendo la compensazione anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il motivo di ricorso formulato secondo il vecchio testo è stato dichiarato inammissibile perché non più applicabile ratione temporis.
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite, fuori dall'ipotesi di soccombenza reciproca, richiede la ricorrenza di presupposti normativamente qualificati e una motivazione che dia conto di circostanze effettivamente assimilabili a quelle tipizzate dall'art. 92 c.p.c.; non basta un generico rilievo di scarsa pertinenza o di debolezza delle difese svolte dalla parte soccombente.
- Dopo le modifiche dell'art. 92 c.p.c. e l'intervento della Corte costituzionale n. 77/2018, il giudice può compensare le spese solo in presenza di assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o di analoghe gravi ed eccezionali ragioni, da esplicitare in motivazione.
- Se il ricorso per cassazione deduce il vizio di motivazione facendo riferimento al previgente art. 360, n. 5, c.p.c. per un provvedimento successivo al 12 settembre 2012, il motivo è inammissibile per non corretta individuazione del parametro normativo del sindacato di legittimità.
- Quando la cassazione accolga il ricorso solo sul capo delle spese e non siano necessari ulteriori accertamenti, può decidere nel merito direttamente sulla regolazione delle spese del grado di merito.
- La valutazione sulla eventuale irrisorietà della pretesa nel processo presupposto, ai fini dell'indennizzo Pinto, non può essere confusa con la disciplina della compensazione delle spese del giudizio di opposizione, che resta soggetta ai propri autonomi presupposti.
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