Cassazione Penale, Sentenza n. 18263/2025 del 14/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Roma che, in funzione di giudice del riesame, aveva accolto l'appello del Pubblico Ministero avverso il rigetto della custodia cautelare in carcere. Con unico motivo deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., in relazione all'art. 274, comma 3, c.p.p., lamentando contraddittorietà della motivazione: da un lato viene riconosciuto un ruolo minore nel sodalizio, dall'altro lo si considera "intraneo" sulla base di elementi insufficienti (frequenza di un solo coimputato, ultimo contatto datato 27/12/2020, incontro subito con soggetti non conosciuti, svolgimento di regolare attività lavorativa dal 2021). Sostiene pertanto il travisamento dei fatti e l'insussistenza delle esigenze cautelari, che non possono desumersi solo dalla gravità del fatto.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara il ricorso inammissibile per genericità e mancanza di specificità del motivo. Il Collegio ritiene che il Tribunale del riesame abbia fornito motivazione congrua e diffusa, valorizzando elementi che indicano l'inserimento del ricorrente nel sodalizio (ruolo di 'monetizzatore' per il recupero di contanti da frodi IVA, partecipazione a operazioni di ripulitura e custodia delle armi). Sul profilo delle esigenze cautelari la Corte segue l'indirizzo secondo cui la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (art. 275, comma 3) prevale e può essere superata solo con prova concreta di recesso o di esaurimento dell'attività associativa: il solo "tempo silente" non è sufficiente. Il ricorrente non ha confutato le argomentazioni del giudice e si è limitato a ribadire la rilevanza del tempo trascorso. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., a versare in favore della Cassa delle ammende la somma di euro 3.000.
Norme richiamate
Regola l'onere motivazionale per l'adozione delle misure cautelari; il giudice deve esporre le ragioni concrete per ritenere sussistenti esigenze cautelari. Nel caso, l'onere è ritenuto assolto mediante motivazione che evidenzia l'assenza di elementi che dimostrino attenuazione delle esigenze cautelari.
art. 275, comma 3 cod. proc. pen.
Introduce una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati aggravati (es. con metodo mafioso): questa presunzione è prevalente rispetto alla norma generale (art. 274) e può essere superata solo con prove oggettive circa il recesso dall'associazione o l'esaurimento dell'attività associativa; il 'tempo silente' non è di per sé idoneo a superare la presunzione se non integrato da altri elementi concreti.
Norma che qualifica particolarmente i reati aggravati dal metodo mafioso/associazione di stampo mafioso; la sua rilevanza giustifica l'applicazione della presunzione di cui all'art. 275, comma 3, ai fini delle esigenze cautelari.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Rinvio al motivo di cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge relativa alla motivazione). La Corte ha ritenuto il motivo generico e aspecifico, non affrontante in concreto la motivazione del giudice del merito, e pertanto inammissibile.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Prevede la trattazione del ricorso in forma cartolare; qui il ricorso è stato trattato in tale forma.
Consente la condanna alle spese e l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente per motivi di inammissibilità e colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; applicata per il pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. nei casi di reati aggravati (es. metodo mafioso) è forte: per superarla servono prove oggettive di recesso o di cessazione dell'attività associativa; il solo 'tempo silente' raramente basta.
- Il giudice che applica la custodia cautelare deve motivare in modo concreto e specifico il pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio; la difesa deve confrontare punto per punto tale motivazione con elementi specifici per risultare credibile in impugnazione.
- In sede di cassazione sono inammissibili i motivi generici o aspecifici che non indicano chiaramente il vizio dedotto o che si limitano a ripetere censure già esaminate: l'impugnazione deve essere dettagliata e dotata di nesso logico con quanto deciso dal giudice di merito.
- Elementi concreti utili a contrastare la presunzione possono essere, oltre al recesso o all'esaurimento dell'attività associativa, fatti come collaborazione con la giustizia, trasferimento stabile in altra area, comprovato inserimento lavorativo e documentazione di assenza di contatti con il sodalizio; tali elementi devono essere provati e ben documentati.
- Chi propone ricorso deve valutare il rischio di condanna alle spese e alle ammende per motivi manifestamente infondati o per inammissibilità causata da genericità: argomentare con precisione è anche misura di prudenza processuale.
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