Cassazione Penale, Ordinanza n. 24460/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania pronunciata in sede di rinvio, con cui era stata ritenuta responsabile del reato di furto aggravato. L'unico motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento tra circostanze, sostenendo in sostanza l'erroneità della comparazione e della motivazione sulla prevalenza/equivalenza delle circostanze ai fini della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non deducibile in sede di legittimità, poiché il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è valutazione discrezionale di merito, sindacabile solo se frutto di mero arbitrio o di motivazione manifestamente illogica. Ha osservato che la sentenza impugnata aveva assolto in modo congruo l'onere motivazionale, richiamando elementi ritenuti decisivi o rilevanti. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
non è espressamente citato nel testo; la decisione riguarda comunque il giudizio di bilanciamento delle circostanze ai fini della determinazione della pena.
la Corte richiama il giudizio di comparazione tra opposte circostanze come valutazione discrezionale di merito, sindacabile in cassazione solo per arbitrio o manifesta illogicità.
non citato espressamente nel testo, ma costituisce il fondamento della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
non citato espressamente nel testo, ma il ricorso deduce violazione di legge e vizio di motivazione, ossia censure tipiche del ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti è rimesso al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei casi di manifesta illogicità, arbitrarietà o motivazione del tutto apparente.
- È sufficiente, ai fini della tenuta della motivazione sul bilanciamento circostanziale, un richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti che consenta di comprendere la ragione della scelta compiuta sulla misura della pena.
- Quando il ricorso per cassazione mira soltanto a sollecitare una diversa valutazione del bilanciamento delle circostanze, senza evidenziare vizi logici radicali o violazioni di legge effettive, il motivo è inammissibile.
- In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, la parte ricorrente è condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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