Cassazione Penale, Sentenza n. 48030/2022 del 19/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la nullità delle notificazioni (avviso di conclusione indagini, decreto di fissazione dell'udienza preliminare e decreto che dispone il giudizio) perché effettuate presso il difensore d'ufficio indicato come domiciliatario sulla base di una elezione di domicilio priva dei requisiti e meramente formale; inoltre il difensore d'ufficio aveva rifiutato la domiciliazione e la ricezione degli atti (rifiuto del 06/10/2016), sicché le notifiche eseguite a quel titolo sarebbero state inidonee. In subordine veniva censurata la motivazione della condanna come contraddittoria e manifestamente illogica rispetto agli elementi probatori e al principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Sono state anche richiamate norme sulle notificazioni penali e garanzie costituzionali/ convenzionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità delle notificazioni) e perciò assorbito il secondo. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte EDU, ha stabilito che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé idonea a garantire la conoscenza effettiva del procedimento e che, se il difensore rifiuta la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis c.p.p., le notifiche devono essere effettuate secondo gli artt. 157 e, eventualmente, 159 c.p.p.; la notifica eseguita al difensore dopo il suo rifiuto è nullità assoluta. Alla luce di ciò la Corte ha dichiarato la nullità delle notifiche dell'avviso di conclusione indagini e del decreto che dispone il giudizio, ha annullato senza rinvio la sentenza di primo grado e quella d'appello e ha trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il prosieguo.
Norme richiamate
Norma sulle notificazioni presso il domiciliatario; la Corte ha precisato che questa forma non è idonea quando il domiciliatario (difensore d'ufficio) abbia rifiutato di ricevere gli atti, perché in tale ipotesi si frustra la finalità di assicurare la conoscenza effettiva.
art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen.
Introduzione del potere del difensore d'ufficio di rifiutare la veste di domiciliatario: la Corte ha ritenuto che il rifiuto impone di procedere a notifiche secondo artt. 157 e 159 c.p.p. e che la comunicazione al difensore dopo il rifiuto è invalida.
Indicata come la forma procedurale da seguire per le ricerche e la notificazione personale al destinatario quando la domiciliazione è inefficace o inesistente.
Regime per la declaratoria di irreperibilità; la Corte rileva che, in assenza di valida domiciliazione, occorre seguire la sequenza procedurale prevista per accertare la conoscenza o l'irreperibilità.
art. 420-bis e art. 420-quater cod. proc. pen.
Richiamati nella giurisprudenza sul tema della partecipazione al processo in assenza: la Corte richiama il principio che la prova della conoscenza dell'atto è condizione per procedere in assenza.
Norme del codice penale relative al fatto contestato (rapina e tentativo), indicate in motivazione come titolo di accusa originario oggetto del giudizio che è stato annullato per vizi di notifica.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (richiamata come "art. 4 Conv. EDU" nel ricorso)
La Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU (sentenze Somogyi, Sejdovic, Huzuneanu) sul diritto a un equo processo e sulla necessità che le notifiche garantiscano la conoscenza effettiva del procedimento; l'ermeneutica è volta a tutelare le garanzie di partecipazione e contraddittorio.
art. 117 Cost. e art. 24 Cost.
Riferimenti costituzionali richiamati dal ricorrente: la Corte interpreta tali principi in chiave di tutela del diritto di difesa e del giusto processo, coerentemente con l'esigenza di assicurare effettiva conoscenza dell'accusa e della data dell'udienza.
Massime di principio
- L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non comporta automaticamente la conoscenza effettiva del procedimento: il giudice deve accertare l'effettivo rapporto professionale e la concreta conoscenza dell'imputato.
- Se il difensore d'ufficio rifiuta di assumere la veste di domiciliatario ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis c.p.p., le successive notifiche agli atti devono essere eseguite secondo gli artt. 157 e eventualmente 159 c.p.p.; notificare invece al difensore dopo il suo rifiuto è causa di nullità assoluta.
- Per procedere in assenza dell'imputato (vocatio in ius) è necessaria la certezza della conoscenza dell'atto: notifiche formalmente regolari non sono sufficienti se non dimostrano la conoscenza effettiva.
- In caso di soggetti stranieri o senza fissa dimora, il giudice deve valutare con maggiore attenzione la serietà e la concretezza dell'elezione di domicilio e non può ritenere valida una nomina meramente formale o 'disattenta'.
- Quando la notifica è nulla per inidoneità a comunicare l'atto all'imputato, la nullità è assoluta e può comportare l'annullamento delle sentenze precedenti e il rinvio o la trasmissione degli atti per il nuovo corso del procedimento.
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