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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48030/2022 del 19/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva la nullità delle notificazioni (avviso di conclusione indagini, decreto di fissazione dell'udienza preliminare e decreto che dispone il giudizio) perché effettuate presso il difensore d'ufficio indicato come domiciliatario sulla base di una elezione di domicilio priva dei requisiti e meramente formale; inoltre il difensore d'ufficio aveva rifiutato la domiciliazione e la ricezione degli atti (rifiuto del 06/10/2016), sicché le notifiche eseguite a quel titolo sarebbero state inidonee. In subordine veniva censurata la motivazione della condanna come contraddittoria e manifestamente illogica rispetto agli elementi probatori e al principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio. Sono state anche richiamate norme sulle notificazioni penali e garanzie costituzionali/ convenzionali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (nullità delle notificazioni) e perciò assorbito il secondo. Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite e della Corte EDU, ha stabilito che l'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non è di per sé idonea a garantire la conoscenza effettiva del procedimento e che, se il difensore rifiuta la domiciliazione ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis c.p.p., le notifiche devono essere effettuate secondo gli artt. 157 e, eventualmente, 159 c.p.p.; la notifica eseguita al difensore dopo il suo rifiuto è nullità assoluta. Alla luce di ciò la Corte ha dichiarato la nullità delle notifiche dell'avviso di conclusione indagini e del decreto che dispone il giudizio, ha annullato senza rinvio la sentenza di primo grado e quella d'appello e ha trasmesso gli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per il prosieguo.

Norme richiamate

  • art. 161 cod. proc. pen.

    Norma sulle notificazioni presso il domiciliatario; la Corte ha precisato che questa forma non è idonea quando il domiciliatario (difensore d'ufficio) abbia rifiutato di ricevere gli atti, perché in tale ipotesi si frustra la finalità di assicurare la conoscenza effettiva.

  • art. 162, comma 4-bis cod. proc. pen.

    Introduzione del potere del difensore d'ufficio di rifiutare la veste di domiciliatario: la Corte ha ritenuto che il rifiuto impone di procedere a notifiche secondo artt. 157 e 159 c.p.p. e che la comunicazione al difensore dopo il rifiuto è invalida.

  • art. 157 cod. proc. pen.

    Indicata come la forma procedurale da seguire per le ricerche e la notificazione personale al destinatario quando la domiciliazione è inefficace o inesistente.

  • art. 159 cod. proc. pen.

    Regime per la declaratoria di irreperibilità; la Corte rileva che, in assenza di valida domiciliazione, occorre seguire la sequenza procedurale prevista per accertare la conoscenza o l'irreperibilità.

  • art. 420-bis e art. 420-quater cod. proc. pen.

    Richiamati nella giurisprudenza sul tema della partecipazione al processo in assenza: la Corte richiama il principio che la prova della conoscenza dell'atto è condizione per procedere in assenza.

  • art. 628 e art. 56 cod. pen.

    Norme del codice penale relative al fatto contestato (rapina e tentativo), indicate in motivazione come titolo di accusa originario oggetto del giudizio che è stato annullato per vizi di notifica.

  • Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (richiamata come "art. 4 Conv. EDU" nel ricorso)

    La Corte richiama la giurisprudenza della Corte EDU (sentenze Somogyi, Sejdovic, Huzuneanu) sul diritto a un equo processo e sulla necessità che le notifiche garantiscano la conoscenza effettiva del procedimento; l'ermeneutica è volta a tutelare le garanzie di partecipazione e contraddittorio.

  • art. 117 Cost. e art. 24 Cost.

    Riferimenti costituzionali richiamati dal ricorrente: la Corte interpreta tali principi in chiave di tutela del diritto di difesa e del giusto processo, coerentemente con l'esigenza di assicurare effettiva conoscenza dell'accusa e della data dell'udienza.

Massime di principio

  • L'elezione di domicilio presso il difensore d'ufficio non comporta automaticamente la conoscenza effettiva del procedimento: il giudice deve accertare l'effettivo rapporto professionale e la concreta conoscenza dell'imputato.
  • Se il difensore d'ufficio rifiuta di assumere la veste di domiciliatario ai sensi dell'art. 162, comma 4-bis c.p.p., le successive notifiche agli atti devono essere eseguite secondo gli artt. 157 e eventualmente 159 c.p.p.; notificare invece al difensore dopo il suo rifiuto è causa di nullità assoluta.
  • Per procedere in assenza dell'imputato (vocatio in ius) è necessaria la certezza della conoscenza dell'atto: notifiche formalmente regolari non sono sufficienti se non dimostrano la conoscenza effettiva.
  • In caso di soggetti stranieri o senza fissa dimora, il giudice deve valutare con maggiore attenzione la serietà e la concretezza dell'elezione di domicilio e non può ritenere valida una nomina meramente formale o 'disattenta'.
  • Quando la notifica è nulla per inidoneità a comunicare l'atto all'imputato, la nullità è assoluta e può comportare l'annullamento delle sentenze precedenti e il rinvio o la trasmissione degli atti per il nuovo corso del procedimento.

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