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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23278/2025 del 23/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro concerneva una condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Il ricorrente deduceva, con un primo motivo poi ribadito nei motivi nuovi, violazione di legge e difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo in particolare l'insussistenza della minaccia quale elemento costitutivo del delitto. Con un secondo motivo denunciava difetto di motivazione e travisamento della prova, chiedendo una diversa lettura delle risultanze processuali. Con un terzo motivo lamentava la mancata declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sostenendo che il termine fosse decorso. La parte civile aveva chiesto la liquidazione delle spese, richiesta poi disattesa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo non specifico, perché meramente reiterativo delle censure già svolte in appello e non confrontato con la motivazione della sentenza impugnata; ha ritenuto manifestamente infondata la censura sull'aggravante del metodo mafioso, richiamando la giurisprudenza secondo cui non è necessario provare l'esistenza di un'associazione mafiosa, essendo sufficiente che la minaccia evochi la forza intimidatrice tipica del vincolo mafioso; ha escluso la possibilità di una rilettura del merito e ha ritenuto infondata anche la doglianza sul travisamento della prova; ha infine reputato infondato il motivo sulla prescrizione, affermando che per i reati aggravati ex art. 7 d.l. 152/1991 si applica la disciplina di cui all'art. 160, comma 3, c.p., con conseguente assenza di maturazione del termine nel caso concreto. Ne è conseguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. È stata inoltre rigettata la richiesta di liquidazione delle spese della parte civile per tardività e mancanza di specifico contributo argomentativo.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Il ricorso è inammissibile quando i motivi non sono specifici, perché meramente ripetitivi delle censure già svolte in appello senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

  • art. 7 d.l. 13 maggio 1991, n. 152, conv. in l. 12 luglio 1991, n. 203

    L'aggravante del metodo mafioso è configurabile anche senza prova o contestazione di un'associazione mafiosa, se la condotta richiama alla sensibilità del soggetto passivo la forza intimidatrice tipica del vincolo mafioso.

  • art. 160, comma 3, cod. pen.

    Per i reati aggravati ex art. 7 d.l. 152/1991 richiamati dal giudice non opera un termine massimo di prescrizione; la prescrizione può maturare solo se, da ciascun atto interruttivo, sia decorso il termine minimo previsto dall'art. 157 c.p.

  • art. 157 cod. pen.

    È il termine base di prescrizione che, nei casi richiamati, deve essere considerato rispetto a ciascun atto interruttivo.

  • art. 51, comma 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen.

    È richiamato per individuare i reati ai quali si collega la disciplina prescrizionale particolare di cui all'art. 160, comma 3, c.p.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre le censure già formulate in appello senza confrontarsi in modo specifico con le ragioni poste a base della decisione impugnata.
  • Il vizio di travisamento della prova rileva in cassazione solo se l'errore è decisivo e tale da disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo intrinsecamente illogica la motivazione.
  • La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione del compendio probatorio a quella del giudice di merito né procedere a una mera rilettura degli elementi di fatto.
  • L'aggravante del metodo mafioso può sussistere anche in assenza della prova dell'esistenza di un'associazione mafiosa, purché la minaccia o la violenza evochino la tipica forza intimidatrice del fenomeno mafioso.
  • Nei reati aggravati dal metodo mafioso richiamati dalla decisione, la prescrizione segue una disciplina speciale che esclude un termine massimo, con decorrenza rinnovabile a ogni atto interruttivo.
  • La richiesta di liquidazione delle spese della parte civile può essere respinta se tardiva e se la parte non ha fornito un effettivo contributo difensivo, limitandosi a chiedere l'inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntercettazioni
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiPrescrizione del reatoInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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