Cassazione Penale, Ordinanza n. 12273/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblico ministero)
La controversia
La decisione riguarda una sentenza di applicazione della pena ex art. 448 c.p.p. emessa dal Tribunale di Ferrara nei confronti di una imputata per più reati unificati in continuazione, con riconoscimento di attenuanti e concessione della sospensione condizionale, nonché liquidazione delle spese alla parte civile. Il pubblico ministero ha proposto ricorso deducendo, da un lato, l'illegalità della pena per errata determinazione della pena base sotto il minimo legale in relazione alla continuazione; dall'altro, vizio di motivazione sulla concessione della sospensione condizionale. La parte civile ha impugnato la liquidazione delle spese processuali, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione sulla somma liquidata. L'imputata ha a sua volta contestato la qualificazione giuridica di alcuni capi d'imputazione, in relazione ai reati di peculato/danneggiamento, corruzione e falsità in atto pubblico/uso di atto falso, deducendo violazione di legge e vizi motivazionali. La Corte ha ritenuto che il ricorso del pubblico ministero, per il contenuto dei motivi, non fosse ricorso immediato per cassazione ma andasse qualificato come appello; per conversione, anche i ricorsi della parte civile e dell'imputata sono stati convertiti in appello e gli atti trasmessi alla Corte di appello di Bologna.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato il merito delle censure. Ha qualificato il ricorso del pubblico ministero come appello, rilevando che la sentenza di patteggiamento pronunciata nonostante il dissenso del pubblico ministero era appellabile ai sensi dell'art. 448, comma 2, c.p.p., e che i motivi proposti non erano compatibili con il ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p. Per effetto dell'art. 580 c.p.p., ha convertito anche i ricorsi della parte civile e dell'imputata in appello, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l'ulteriore corso.
Norme richiamate
La sentenza di patteggiamento pronunciata dal giudice di primo grado nonostante il dissenso del pubblico ministero è appellabile dal pubblico ministero ai sensi del comma 2.
L'impugnazione va qualificata in base al contenuto effettivo dell'atto, con possibile conversione del ricorso in appello.
Anche i ricorsi delle altre parti, quando l'impugnazione principale viene qualificata come appello, devono essere convertiti in appello e trasmessi al giudice competente.
Il ricorso immediato per cassazione è ammesso solo nei limiti previsti dalla legge; se contiene motivi non consentiti non può essere qualificato come tale.
Richiamato dal pubblico ministero per censurare la determinazione della pena base nel reato continuato.
Richiamato dal pubblico ministero per dedurre vizio di motivazione sulla sospensione condizionale della pena.
Richiamato dall'imputata nel contestare la qualificazione giuridica del capo E).
Richiamato dall'imputata nel contestare la qualificazione giuridica del capo E).
Richiamato dall'imputata nel contestare la qualificazione giuridica dei capi E), F) e H), nel contesto del patteggiamento.
Richiamato dall'imputata nel contestare la qualificazione giuridica del capo F).
Richiamato dall'imputata nel contestare la qualificazione giuridica del capo H).
Richiamato dall'imputata nel contestare la qualificazione giuridica del capo H).
Richiamato dall'imputata nel contestare la qualificazione giuridica del capo H).
Richiamato dall'imputata in relazione al capo H) nel contesto del trattamento giuridico dei fatti contestati.
Massime di principio
- Quando una sentenza di applicazione della pena è pronunciata nonostante il dissenso del pubblico ministero, l'impugnazione del pubblico ministero segue il regime dell'appello previsto dall'art. 448, comma 2, c.p.p., non quello del ricorso immediato per cassazione, se il contenuto dell'atto non rientra nei limiti di quest'ultimo.
- La qualificazione dell'impugnazione dipende dal contenuto effettivo dei motivi dedotti: se i motivi non sono compatibili con il ricorso immediato per cassazione, l'atto va riqualificato come appello.
- Quando l'impugnazione principale viene qualificata come appello, anche le impugnazioni delle altre parti proposte formalmente per cassazione si convertono in appello ai sensi dell'art. 580 c.p.p. e gli atti devono essere trasmessi al giudice d'appello competente.
- Nel procedimento definito con patteggiamento, le censure sulla pena, sulla qualificazione giuridica dei capi e sulla liquidazione delle spese, se dedotte con atto formalmente erroneo, non vengono esaminate nel merito ove sia necessario prima procedere alla corretta qualificazione dell'impugnazione.
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