Cassazione Penale, Ordinanza n. 16097/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato, su accordo delle parti, la pena di anni 4 di reclusione e euro 13.333,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990. Con l'unico motivo ha dedotto violazione di legge per mancanza di motivazione in ordine all'esistenza di cause di proscioglimento dell'imputato, cioè ha censurato il mancato vaglio ex art. 129 c.p.p. da parte del giudice del patteggiamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta sono proponibili solo motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo proposto, incentrato sulla asserita carenza di motivazione sulle cause di proscioglimento, è stato ritenuto non deducibile in cassazione in presenza di patteggiamento, perché il consenso dell'imputato comporta rinuncia a far valere eccezioni diverse da quelle attinenti alla richiesta e al consenso stesso. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata posta a carico del ricorrente la rifusione delle spese processuali e il versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a base della condanna inflitta con patteggiamento
indica il rito camerale applicabile al ricorso
limita i motivi di ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta ai soli profili espressamente previsti dalla norma
il giudice del patteggiamento deve verificare l'insussistenza di cause di proscioglimento, ma l'eventuale vizio motivazionale su tale verifica non è censurabile con il ricorso nei limiti indicati dalla disciplina del patteggiamento
in caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende
sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
richiamata per la regola sulla condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende solo quando il ricorrente non sia esente da colpa nella causa di inammissibilità
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta il ricorso per cassazione è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura estranea a tali ipotesi è inammissibile.
- Nel patteggiamento il consenso dell'imputato implica rinuncia a far valere eccezioni e nullità diverse da quelle inerenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso prestato.
- Il giudice del patteggiamento deve comunque controllare l'assenza di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ma un eventuale vizio di motivazione su tale controllo non è autonomamente deducibile in cassazione nei limiti del rito concordato.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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