Cassazione Penale, Sentenza n. 14579/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con gli arresti domiciliari. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione e violazione di legge per mancata autonoma valutazione del giudice in relazione al pericolo di fuga e alla reiterazione, lamentando che il Tribunale si era limitato a valorizzare negativamente il titolo del reato senza considerare l'attualità e la concretezza del pericolo, né il rilevante lasso di tempo trascorso e la mancata produzione di elementi sopravvenuti idonei a diminuire le esigenze cautelari.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale avesse compiuto una valutazione adeguata e motivata, fondando la decisione sulla gravità indiziaria e sulla posizione verticistica dell'imputato nell'associazione finalizzata al traffico di ingenti quantità di stupefacenti, con collegamenti anche in territorio campano. La Corte ha altresì osservato che il mero decorso del tempo non basta a scalfire la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p.; mancano elementi sopravvenuti che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di "C 3.000,00" in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.l. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma richiamata in sede di requisitoria del Pubblico Ministero; utilizzata per inquadrare la posizione del PM nell'udienza e la richiesta di declaratoria di inammissibilità.
d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74
artt. 73 e 74, d.P.R. n. 309/1990
Reati per i quali è stata disposta la custodia cautelare (traffico e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti), la gravità dei quali ha inciso sulla valutazione della pericolosità sociale e sulla scelta della misura cautelare.
cod. proc. pen., art. 274, comma 1, lett. b)
art. 274, comma 1, lett. b), c.p.p.
Norma invocata dalla difesa rispetto ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse adeguatamente motivato in ordine alle esigenze cautelari.
cod. proc. pen., art. 275, comma 3
art. 275, comma 3, c.p.p.
Articolo che contempla la presunzione relativa di pericolosità sociale per taluni reati, e secondo la Corte il richiamo a tale presunzione non è stato l'unico elemento valutato; inoltre la semplice decorrenza del tempo non è idonea da sola a scalfire tale presunzione.
cod. proc. pen., art. 292, comma 1, lett. c)
art. 292, comma 1, lett. c), c.p.p.
Richiamato per distinguere la valutazione temporale richiesta in sede di adozione della misura cautelare dalla valutazione necessaria in sede di revoca o sostituzione; il tempo decorso rileva solo se accompagnato da elementi sopravvenuti.
Norma relativa alla revoca o sostituzione della misura: la Corte sottolinea che l'articolo non richiede una valutazione analogamente ampia del tempo trascorso se non accompagnato da elementi nuovi utili a dimostrare l'attenuazione delle esigenze cautelari.
Norma che consente l'addebito delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte l'ha applicata per condannare il ricorrente al pagamento di spese e di "C 3.000,00".
Massime di principio
- Per ottenere la sostituzione della custodia in carcere con misura meno afflittiva il difensore deve fornire elementi concreti, attuali e specifici che dimostrino l'affievolimento delle esigenze cautelari; il mero decorso del tempo non è sufficiente.
- Nei reati per i quali opera la presunzione di pericolosità (es. taluni reati in materia di stupefacenti), la gravità del titolo di reato e una posizione apicale nell'organizzazione possono legittimare la permanenza della custodia in carcere, a meno che non emergano fatti nuovi contrari.
- La valutazione del pericolo di fuga o di reiterazione deve essere motivata in relazione alla concreta condotta e alla posizione del singolo indagato: il giudice può valorizzare collegamenti territoriali e capacità organizzative che indicano un radicamento in circuiti criminali.
- La verifica del venir meno delle esigenze cautelari in sede di revoca o sostituzione richiede, oltre al tempo decorso, la produzione di elementi sopravvenuti idonei a dimostrare il mutamento delle condizioni che avevano giustificato la misura.
- Le censure sulla motivazione sono inammissibili se la decisione del giudice del gravame risulta coerente con gli elementi di indagine e dà adeguata risposta alle obiezioni rilevanti sollevate dalla difesa.
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