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Cassazione Penale, Ordinanza n. 13598/2026 del 14/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità decide sui ricorsi di due imputati avverso la decisione della Corte d'appello di Milano del 9 luglio 2025. Per il primo ricorrente, l'unico motivo lamentava violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva contestata ex art. 99, secondo comma, c.p. e per il diniego delle circostanze attenuanti generiche, oltre a una generica doglianza di disparità di trattamento rispetto ai coimputati. Per il secondo ricorrente, i primi due motivi riguardavano la pretesa tardività della querela e il vizio di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, dedotto anche come travisamento del fatto storico; il terzo motivo censurava la mancata osservanza dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 c.p.p. con riferimento al delitto di ricettazione. La Corte rileva che le censure sono generiche, non specifiche, reiterative di doglianze già dedotte in appello e non corredate da una reale correlazione con la motivazione della sentenza impugnata; quanto al travisamento del fatto, ricorda che in cassazione non è consentita una rivalutazione del compendio probatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando per un verso la genericità e la mancanza di specificità delle censure, per altro verso la loro natura meramente reiterativa rispetto all'appello e, in relazione al dedotto travisamento del fatto, l'inidoneità del motivo a sollecitare una nuova valutazione del merito. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 99, secondo comma, c.p.

    Richiamato in relazione alla recidiva contestata, ma la Corte non esamina nel merito la doglianza perché il motivo è ritenuto generico e privo di specificità.

  • art. 192 c.p.p.

    La censura sulla valutazione della prova è dichiarata generica; la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non è deducibile come violazione di legge e può essere fatta valere solo nei limiti del vizio di motivazione, quando emerga dal testo o da atti specificamente indicati.

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato per delimitare i confini del sindacato di legittimità: la violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non è deducibile ai sensi delle lettere b) o c), ma solo nei limiti del vizio di motivazione di cui alla lettera e).

  • art. 648 c.p.

    Il terzo motivo riguarda il delitto di ricettazione, in relazione al quale si contesta la valutazione probatoria; la Corte dichiara il motivo generico e non scrutinabile nel merito.

  • art. 99 c.p.

    Norma richiamata con riferimento alla recidiva contestata e alla sua mancata esclusione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico e correlato alla motivazione della sentenza impugnata; una censura meramente assertiva o riproduttiva di formule di stile è inammissibile.
  • Il ricorso per cassazione non può risolversi nella riproposizione delle medesime doglianze già dedotte in appello, quando la decisione di merito le abbia già esaminate e disattese con motivazione immune da vizi logici.
  • La deduzione del travisamento del fatto non consente alla Corte di cassazione una rivalutazione delle prove o dell'attendibilità dei testimoni, ma solo la verifica dell'esistenza del mezzo di prova e della corrispondenza del suo contenuto a quanto affermato dal giudice di merito, entro i limiti del vizio denunciato.
  • La violazione dell'art. 192, comma 3, c.p.p. non può essere prospettata come autonoma violazione di legge; essa è deducibile solo come vizio di motivazione, nei limiti in cui il vizio emerga dal provvedimento impugnato o da atti specificamente indicati.
  • Nel diniego delle attenuanti generiche e nella determinazione della pena il giudice di merito non deve confutare puntualmente ogni elemento allegato dalle parti, essendo sufficiente richiamare quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, con conseguente superamento implicito degli altri.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRicettazione
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della provaInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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