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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34360/2023 del 04/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) vizio di motivazione e illogicità nella determinazione della pena e nella applicazione dell'art. 133 c.p., con contestazione dello scostamento dal minimo edittale e mancata considerazione dell'ammissione dell'imputato; 2) errata applicazione dell'art. 62-bis c.p. e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; 3) mancata concessione della sospensione condizionale della pena nonostante ne ricorrano i presupposti; 4) vizio di motivazione e violazione dell'obbligo motivazionale nella misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero a pena espiata (richiamando la sentenza Corte Cost. n.58/1995); 5) illegittima confisca dei telefoni cellulari sequestrati, in mancanza di prova del nesso di strumentalità con il reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i primi quattro motivi ritenendoli infondati: ha confermato la correttezza della motivazione della Corte territoriale sulla dosimetria della pena (art. 133 c.p.), sul diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale (per i precedenti dell'imputato), e sull'applicazione dell'espulsione valutata con adeguata verifica della pericolosità sociale. Ha invece ritenuto fondato il quinto motivo: la confisca facoltativa dei telefoni non è stata adeguatamente giustificata, essendo mancata la prova del nesso strumentale tra telefoni e reato (detenzione semplice e non comprovata attività di vendita). Perciò la Corte ha annullato senza rinvio la parte della sentenza relativa alla confisca dei telefoni e ha disposto la restituzione degli stessi; per il resto il ricorso è stato rigettato.

Norme richiamate

  • DPR 309/1990, art. 73, comma 5

    art. 73, comma V, DPR 309/1990

    Norma che punisce la detenzione di sostanze stupefacenti in ipotesi aggravata; la Corte ha confermato la qualificazione del reato nella forma prevista dal comma 5 (anche se ha riconosciuto l'ipotesi lieve, questa non esclude la valutazione complessiva ai fini della pena e delle misure)

  • Codice penale, art. 133

    Articolo richiamato come criterio per la dosimetria della pena; la Cassazione conferma che il giudice di merito ha discrezionalità nella graduazione e che la motivazione è adeguata se illustra l'impiego dei criteri di cui all'art. 133, salvo che la pena sia di gran lunga superiore alla misura media edittale

  • Codice penale, art. 62-bis

    Richiamato nel ricorso in relazione al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti quando l'ammissione dell'imputato è ritenuta insufficiente a dimostrare un valore positivo del comportamento

  • Codice penale, art. 164

    Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; la Corte territoriale ha correttamente negato il beneficio in presenza di plurimi precedenti, conforme ai requisiti previsti dall'art. 164

  • DPR 309/1990, art. 86

    art. 86 T.U. Stup. (DPR 309/1990)

    Prevede l'espulsione dello straniero condannato per reati di stupefacenti; alla luce della sentenza Corte Cost. n.58/1995 la misura non è automatica ma richiede accertamento concreto della pericolosità sociale usando i parametri dell'art. 133, accertamento che la Corte d'Appello ha svolto e motivato

  • Codice penale, art. 240, comma 1

    art. 240, comma 1 cod. pen.

    Regola la confisca facoltativa e richiede che l'oggetto sia strumentale al reato; la Cassazione ha ribadito che la confisca è legittima solo se sussiste un nesso di asservimento oggettivo e non una mera occasionalità, e in mancanza di tale prova la confisca va annullata

  • Sentenza Corte Costituzionale n.58/1995

    Corte Cost. n.58 del 24/02/1995

    Dichiara l'illegittimità di una automatica espulsione senza accertamento della pericolosità sociale; impone che il giudice verifichi la pericolosità alla luce di elementi concreti e dei criteri dell'art. 133 c.p.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito: la motivazione è adeguata se illustra l'uso dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è sempre necessaria una spiegazione dettagliata salvo che la pena sia molto superiore alla media edittale.
  • Il semplice riconoscimento formale o l'ammissione dei fatti da parte dell'imputato non garantisce automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche: il giudice valuta il valore probatorio e collaborativo dell'atteggiamento.
  • La sospensione condizionale della pena può essere negata legittimamente se ricorrono ostative oggettive come precedenti penali significativi, conformemente all'art. 164 c.p.
  • L'espulsione dello straniero dopo condanna per reati di stupefacenti non è automatica: il giudice deve accertare la pericolosità sociale con riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p. (la pronuncia della Corte Costituzionale n.58/1995 ha eliminato la presunzione assoluta di pericolosità).
  • La confisca facoltativa richiede la prova di un nesso strumentale stretto tra l'oggetto sequestrato e il reato; se risulta solo una detenzione occasionale o manca prova di utilizzo strumentale (es. per lo spaccio), la confisca è illegittima e va annullata

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