Cassazione Civile, Ordinanza n. 30052/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di contestazione emesso per irregolarità nella fatturazione relativa a un contratto di appalto stipulato con altra società. Dopo il rigetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate dinanzi alla Commissione tributaria regionale, la società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 546 del 1992, perché la CTR aveva disposto la compensazione delle spese di lite con una motivazione ritenuta meramente apparente e generica, fondata sulla 'natura della controversia' e sulla 'particolare peculiarità della questione trattata'.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo. Ha richiamato il principio per cui, nel processo tributario, la compensazione delle spese è ammessa solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, o di soccombenza reciproca, e che tali ragioni devono essere specificamente riferite a circostanze concrete della controversia. Ha quindi rilevato che la motivazione adottata dalla CTR era del tutto generica e non consentiva il controllo sulla correttezza della decisione. Per questo ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro per denunciare violazione e falsa applicazione di legge in relazione alla motivazione sulla compensazione delle spese.
art. 15 d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario le spese possono essere compensate solo se sussistono gravi ed eccezionali ragioni, che devono essere espressamente e specificamente motivate.
art. 92, secondo comma, c.p.c.
richiamato in via analogica come norma di riferimento dell’orientamento consolidato sulla necessità di motivazione specifica delle ragioni di compensazione delle spese.
citato per dare conto della trattazione camerale non partecipata e del regolare contraddittorio.
Massime di principio
- Nel processo tributario la compensazione delle spese di lite è legittima solo se il giudice indica in modo espresso e puntuale le gravi ed eccezionali ragioni che la sorreggono, riferite a specifiche circostanze della controversia.
- Una motivazione formulata con espressioni generiche, come il richiamo alla natura della controversia o alla peculiarità della questione, è insufficiente perché non consente il controllo di legittimità sulla statuizione di compensazione.
- La violazione dell’obbligo di motivazione sulla compensazione delle spese integra un vizio di legge denunciabile in cassazione e comporta la cassazione con rinvio al giudice di merito per nuova regolazione delle spese.
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