Cassazione Penale, Sentenza n. 32344/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la loro domanda di riparazione ex art. 314 cod. proc. pen. per la detenzione subita (26/08/2018 - 25/06/2019), deducendo la mancanza della 'colpa grave' ostativa: sostenevano che la mera convivenza con coimputati condannati non poteva valere come compartecipazione o conoscenza dei reati; che Bakuradze era giunto in Italia solo l'15/08/2018 (quindi convivenza troppo breve); che gli arnesi erano in un ripostiglio non accessibile a loro; che il possesso di documenti falsi da parte di Chorgolashvili non aveva attinenza con i fatti; che al momento del controllo erano semplicemente a colazione e non in procinto di fuggire; e, in subordine, chiedevano indennizzo solo dal 16/01/2019 per la documentazione prodotta sull'arrivo in Italia.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i ricorsi. Ha confermato che, ai fini della riparazione, il giudice valuta autonomamente se il comportamento del detenuto abbia creato l'apparenza di colpevolezza e se sia ravvisabile dolo o colpa grave. Ha ritenuto non fondati i motivi difensivi: la Corte d'appello aveva correttamente valutato che i due vivevano nell'alloggio con altri soggetti dediti ad attività illecite, che in locali accessibili erano rinvenuti orologi/bigiotteria di provenienza delittuosa e arnesi da scasso, che i due erano in casa da un periodo apprezzabile (Bakuradze 11 giorni, Chorgolashvili oltre 45 giorni), che era stato trovato denaro e, per Chorgolashvili, documentazione falsificata; inoltre gli indumenti risultavano chiusi in valigie suggerendo possibilità di allontanamento. Tali elementi, pur non suffragando la condanna in sede di merito, costituivano elementi di gravissima negligenza/connivenza passiva idonei a ingenerare nei giudici cautelari e negli inquirenti il fondato sospetto della loro correà. La richiesta di limitare l'indennizzo dal 16/01/2019 è stata ritenuta infondata: la Corte aveva già valutato la documentazione e ritenuto irrilevante la sola data di arrivo rispetto alle imputazioni associative e di ricettazione. Conseguentemente i ricorsi sono stati respinti e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ex art. 616 cod. proc. pen.; non sono state liquidate spese a favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
Norma che disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; la Corte applica il criterio secondo cui la riparazione è esclusa se il detenuto ha dato causa all'ingiusta detenzione con dolo o colpa grave, valutata in sede autonoma rispetto al giudizio di merito.
Riferimento normativo connesso alle procedure di riparazione e alle modalità di esercizio dell'azione; citato nel ricorso come norma di riferimento per i vizi di legge dedotti.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma che prevede l'assoluzione per non avere commesso il fatto; nel caso la sentenza di merito ha assolto i ricorrenti ai sensi di questa disposizione, fatto che però non esclude automaticamente l'ostatività della colpa grave ai fini della riparazione.
Norma procedurale citata in relazione alla documentazione prodotta dai ricorrenti (istanza dell'11 gennaio 2019) utile a comprovare la data di ingresso in Italia di Bakuradze; la Corte ha ritenuto la circostanza non risolutiva rispetto alle imputazioni associative e di ricettazione.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali nel giudizio di cassazione penale; la Corte ha applicato tale articolo per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese.
Richiamato dalla sentenza per distinguere la nozione di 'posizione di garanzia' penalistica (che comporta obblighi di impedire l'evento) dalla nozione più ampia utilizzata in giurisprudenza sulla riparazione (facoltà di intervento/autonomia valutativa): la Corte sottolinea che la posizione di garanzia rilevante per la riparazione non deve essere confusa con quella penalistica.
art. 2 Cost.
Richiamato come fondamento dei doveri di solidarietà sociale: la mancata reazione/inerzia di fronte a condotte illecite può essere qualificata come colposa per violazione di doveri di solidarietà sociale.
Massime di principio
- In un giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice effettua una valutazione autonoma (ex ante) volta a stabilire se il comportamento del detenuto abbia creato l'apparenza di colpevolezza; non si riassume il giudizio di colpevolezza penale, ma si valuta se il comportamento abbia determinato indizi gravi idonei a giustificare la misura cautelare.
- La mera convivenza con soggetti dediti ad attività illecite può essere valutata come indice di 'colpa grave' se è prolungata e si accompagna a elementi oggettivi (beni di provenienza delittuosa in locali accessibili, arnesi da scasso esposti, documenti contraffatti, somme di denaro rilevanti, comportamenti indicativi di fuga) che facciano apparire una situazione di compartecipazione o connivenza.
- La connivenza rilevante ai fini dell'ostatività della riparazione può consistere in una 'connivenza passiva' (inerzia) quando il soggetto era in grado di comportarsi diversamente e la sua inerzia ha concretamente contribuito a creare o a consolidare l'apparenza di responsabilità, in quanto espressione di mancata solidarietà sociale.
- Non è necessario dimostrare la responsabilità penale: è sufficiente che il quadro probatorio a disposizione del giudice cautelare potesse ragionevolmente far sorgere il fondato sospetto della partecipazione o della responsabilità del richiedente per almeno una delle imputazioni che giustificano la misura.
- Elementi quali brevità della permanenza o mera presenza non sono di per sé decisivi: la valutazione è complessiva e pondera durata, accessibilità degli oggetti illeciti, condotte personali (es. possesso di documenti falsi, preparazione alla fuga) e contesto oggettivo.
- La richiesta di limitare il periodo indennizzabile per documenti prodotti ex post può essere respinta se la misura cautelare era stata disposta anche per titoli (es. associazione) non risolvibili dalla sola prova della data di arrivo; il richiedente deve dimostrare che la sua condotta antecedente non ha contribuito all'apparenza di colpevolezza.
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