Cassazione Civile, Ordinanza n. 28080/2023 del 05/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La controversia nasce da una sentenza di primo grado che aveva: disposto il trasferimento di alcuni immobili ex art. 2932 c.c. in favore di una parte che aveva agito in base a un preliminare; revocato ex art. 2901 c.c. una donazione fatta dal medesimo disponente in favore della figlia; revocato anche la costituzione di ipoteca volontaria a garanzia di un mutuo concesso da una banca. In appello, la parte che era risultata soccombente su tali capi impugnava la decisione, ma la Corte d'appello dichiarava inammissibile il gravame principale per mancata valida notifica a una litisconsorte necessaria, ritenuta erede del dante causa deceduto in corso di causa; dichiarava inoltre inammissibili gli appelli incidentali tardivi. La ricorrente per cassazione deduceva cinque motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o errore nella ricostruzione dei fatti processuali ex art. 132 n. 4 c.p.c.; (2) violazione delle norme sulle notificazioni e sulla rinnovazione ex art. 291 c.p.c. e artt. 137, 139, 140, 149 c.p.c., sostenendo che la notifica si perfeziona per il notificante con la consegna all'ufficiale giudiziario e che il ritardo non le era imputabile; (3) violazione dell'art. 163-bis c.p.c., assumendo che il termine di comparizione applicabile era quello di 60 giorni e non quello di 90; (4) violazione delle norme processuali sulla rinnovazione della notifica, sostenendo che il giudice avrebbe dovuto disporre nuova rinnovazione perché la notifica era nulla e non inesistente; (5) ulteriore violazione degli artt. 132 n. 4, 143 e 291 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale avesse ignorato la residenza anagrafica della destinataria e una sua asserita dichiarazione di conoscenza della lite. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi quattro motivi perché tutti miravano a rimettere in discussione una sequenza processuale già tale da determinare l'inammissibilità dell'appello: una volta concesso un termine perentorio ex art. 291 c.p.c. per la rinnovazione della notificazione e non essendovi stata tempestiva ottemperanza, l'inammissibilità si era già consumata, senza possibilità di un secondo termine; ha inoltre ritenuto infondato il quinto motivo, affermando che la conoscenza effettiva dell'atto al di fuori del procedimento notificatorio è irrilevante e non sana il vizio di omessa/notificazone invalida, poiché la notificazione è un procedimento tipizzato che non ammette equipollenti. Il ricorso principale è stato quindi respinto; il ricorso incidentale è stato riqualificato come mero controricorso perché non conteneva censure autonome alla sentenza di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale, confermando la declaratoria di inammissibilità dell'appello principale pronunciata dalla Corte territoriale. Ha ritenuto che l'inosservanza del primo ordine di rinnovazione della notifica, impartito ai sensi dell'art. 291 c.p.c., avesse già prodotto l'effetto preclusivo di inammissibilità dell'impugnazione nei giudizi relativi a cause inscindibili, con conseguente irrilevanza delle censure rivolte contro le successive vicende notificatorie. Ha inoltre escluso che la conoscenza di fatto della lite da parte della litisconsorte necessaria potesse sanare il vizio notificatorio. Il ricorso incidentale è stato qualificato come semplice controricorso, non essendo proposte censure specifiche alla sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di legittimità in favore dei controricorrenti e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del trasferimento coattivo degli immobili in esecuzione del preliminare
richiamato per la revocatoria della donazione e della costituzione di ipoteca a garanzia del mutuo
invocato come vizio di motivazione/sentenze, ma la Corte ha ritenuto le censure in parte inammissibili e in parte infondate
il termine assegnato per la rinnovazione della notificazione nulla o mancante è perentorio; la sua inosservanza determina l'effetto preclusivo e, nei giudizi di impugnazione relativi a cause inscindibili, l'inammissibilità dell'impugnazione
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni
richiamato dalla ricorrente in tema di notificazioni e irreperibilità
richiamato per sostenere il principio di perfezionamento della notifica per il notificante al momento della consegna all'ufficiale giudiziario
richiamato per il termine di comparizione; la ricorrente sosteneva che, ratione temporis, fosse di 60 giorni
richiamato dalla ricorrente nel quarto motivo, senza specifica autonoma ratio nel provvedimento
menzionato per spiegare che, nelle cause inscindibili, l'estinzione del processo si traduce in inammissibilità dell'impugnazione
richiamato con riferimento all'inammissibilità degli appelli incidentali tardivi
non espressamente citato nel testo della decisione
non citato nel testo
Massime di principio
- Nel giudizio di impugnazione relativo a cause inscindibili, la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte necessario rende l'impugnazione inammissibile quando non sia stata tempestivamente eseguita la rinnovazione della notificazione ordinata dal giudice.
- Il termine assegnato ex art. 291 c.p.c. per la rinnovazione della notificazione ha natura perentoria: una volta decorso inutilmente, il giudice non può assegnare un ulteriore termine, salvo che il mancato perfezionamento dell'adempimento dipenda da causa non imputabile alla parte che vi ha tempestivamente provveduto.
- La notifica dell'atto introduttivo o di impugnazione è un procedimento tipizzato dalla legge e non ammette equipollenti: la mera conoscenza di fatto dell'atto da parte del destinatario non sana l'omissione o invalidità della notificazione.
- Quando la preclusione si è già consumata per inosservanza del primo ordine di rinnovazione della notifica, le censure rivolte contro un successivo e ulteriore tentativo notificatorio diventano inammissibili perché non incidono sulla ratio decisiva della sentenza impugnata.
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