Cassazione Penale, Sentenza n. 5288/2024 del 06/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la misura cautelare è stata revocata e il difensore ha rinunciato alla discussione. La pronuncia di inammissibilità, per la causa che la determina, non ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 18/05/2023 con la quale il Tribunale di Catanzaro ha confermato la misura della custodia cautelare in carcere disposta dal GIP del Tribunale di Vibo Valentia nei confronti del ricorrente per i reati richiamati (art. 23, comma 3, L.110/1975 e artt. 2 e 7 L.895/1967). Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari.
Norme richiamate
Norma richiamata quale capo di imputazione per l'illecito connesso ad armi; usata per indicare il reato che ha determinato l'applicazione della misura cautelare
Norme richiamate quali capi di imputazione (reati specifici) alla base della misura cautelare
Principio sulla sopravvenuta carenza di interesse
La revoca della misura cautelare rende priva di interesse l'impugnazione contro tale misura; ne consegue l'inammissibilità del ricorso e, se l'inammissibilità dipende da tale causa sopravvenuta, la pronuncia non comporta normalmente condanna alle spese
Massime di principio
- La revoca della misura cautelare sopravvenuta elimina l'interesse a proseguire l'impugnazione: il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Quando l'inammissibilità dipende da causa sopravvenuta (es. revoca), il giudice tende a non decidere nel merito e di solito non condanna il ricorrente alle spese processuali.
- La rinuncia alla discussione da parte del difensore è un atto che manifesta la perdita di interesse e può accelerare la dichiarazione di inammissibilità.
- Se l'interessato vuole comunque un accertamento di merito (per evitare effetti collaterali o per dichiarazioni che possano aver rilievo futuro), deve valutare di non rinunciare o di chiedere comunque la trattazione per definire le questioni sostanziali.
- In casi simili è opportuno verificare tempestivamente se permangono conseguenze giuridiche o amministrative derivate dalla misura che giustifichino il proseguimento dell'impugnazione nonostante la revoca.
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