Cassazione Civile, Ordinanza n. 00408/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da un licenziamento intimato nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo per riduzione di personale avviata da una società. La lavoratrice licenziata ha ottenuto nei giudizi di merito l’accertamento dell’illegittimità del recesso, con applicazione della tutela reintegratoria e condanna della società alla reintegrazione e al pagamento delle retribuzioni maturate fino all’effettiva reintegra. La Corte d’appello ha ritenuto illegittima, in particolare, la delimitazione della platea dei licenziabili al solo settore in esubero, senza adeguata comparazione con i dipendenti di altre sedi e senza idonea indicazione delle ragioni nella comunicazione di avvio della procedura. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 4 e 5 l. 223/1991 e dell’art. 41 Cost., sostenendo che la limitazione della platea ai lavoratori del solo settore/sede interessato fosse giustificata da ragioni organizzative e geografiche; (2) ulteriore violazione dell’art. 5 l. 223/1991, assumendo che i criteri di scelta fossero stati correttamente orientati alle esigenze tecnico-produttive e organizzative e che la riduzione fosse mirata a specifici profili tecnici non fungibili; (3) errata applicazione della tutela reintegratoria ex art. 18 l. 300/1970, sostenendo che al più vi fosse un vizio formale e non una violazione sostanziale dei criteri di scelta; (4) questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, terzo comma, l. 223/1991 per asserita disparità di trattamento rispetto ai licenziamenti plurimi individuali per riduzione di personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che, nel licenziamento collettivo, la delimitazione unilaterale della platea dei licenziabili al solo settore o sede di esubero è legittima solo se adeguatamente esplicitata nella comunicazione ex art. 4, comma 3, l. 223/1991 e sorretta da effettive esigenze organizzative, con onere del datore di provare anche l’assenza di mansioni fungibili e la non trasferibilità dei lavoratori ad altre unità produttive; nel caso concreto, tali presupposti non risultavano dimostrati. Ha inoltre confermato che la violazione dei criteri di scelta comporta tutela reintegratoria ex art. 18, quarto comma, l. 300/1970, mentre la mera difformità della comunicazione integrerebbe, in ipotesi diverse, una violazione procedurale. Il quarto motivo è stato dichiarato in parte inammissibile, perché un ricorso per cassazione non può essere diretto solo a sollevare una questione di legittimità costituzionale, e in parte infondato, essendo stata ribadita la non irragionevolezza della disciplina differenziata del licenziamento collettivo rispetto a quello individuale. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La comunicazione di avvio della procedura deve indicare in modo specifico le ragioni della delimitazione della platea dei licenziandi e le ragioni per cui non si sia fatto ricorso al trasferimento ad altre unità produttive, così da consentire il controllo sindacale sull’effettiva necessità dei licenziamenti.
Le esigenze tecnico-produttive e organizzative possono incidere sulla scelta dei lavoratori da licenziare, ma la delimitazione della platea deve essere giustificata e coerente con la comunicazione iniziale; la violazione dei criteri di scelta, quando incide sulle modalità di individuazione dei lavoratori, determina l’illegittimità del licenziamento.
Richiamato come base normativa del regime sanzionatorio applicato ai licenziamenti collettivi illegittimi.
art. 18, commi 4 e 7, l. 300/1970
Per la violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo si applica la tutela reintegratoria prevista dal comma 4; la diversa violazione delle procedure è distinta sul piano delle conseguenze sanzionatorie.
art. 41 Cost.
La libertà di iniziativa economica non consente al datore di lavoro di sottrarsi agli obblighi procedurali e sostanziali previsti dalla disciplina dei licenziamenti collettivi.
art. 3 Cost.
La censura di irragionevole disparità di trattamento tra licenziamento collettivo e licenziamenti plurimi individuali è stata ritenuta infondata.
art. 24 Cost.
Richiamato nella questione di legittimità costituzionale, ma senza esito favorevole alla ricorrente.
Il motivo che denunciava carenza di interesse ad agire è stato respinto, non ravvisandosi una tale carenza nella lavoratrice.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.
Invocato per ribadire i principi già affermati in precedenti conformi, senza necessità di ulteriore sviluppo argomentativo.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, il datore può delimitare la platea dei licenziabili a una specifica unità produttiva o a un determinato settore solo se tale scelta è coerente con le esigenze organizzative addotte e se è adeguatamente esplicitata nella comunicazione di avvio della procedura.
- La comunicazione ex art. 4, comma 3, l. 223/1991 deve consentire alle organizzazioni sindacali di verificare il nesso tra l’esubero dichiarato e i lavoratori concretamente destinati all’uscita; la genericità delle ragioni o la mancata indicazione delle unità produttive interessate rende illegittimi i licenziamenti.
- Quando la platea dei licenziabili è ristretta a una sola sede o a un solo reparto, il datore ha l’onere di provare sia le ragioni oggettive della delimitazione sia che i lavoratori prescelti non fossero fungibili con altri addetti di sedi o reparti diversi.
- La circostanza che la conservazione del posto avrebbe richiesto un trasferimento del lavoratore in altra sede, con maggiori costi o impatti organizzativi, non costituisce parametro autonomamente rilevante ai fini dell’esclusione della comparazione, se non previsto dalla disciplina legale dei criteri di scelta.
- La violazione dei criteri di scelta nel licenziamento collettivo determina la tutela reintegratoria prevista dallo statuto dei lavoratori, distinta dalla diversa ipotesi di mera violazione procedurale, che non coincide con l’erronea individuazione dell’ambito dei licenziabili.
- Un motivo di ricorso per cassazione non può limitarsi a sollecitare in astratto una questione di legittimità costituzionale: occorre che la censura investa un vizio della decisione impugnata e sia collegata a questioni ritualmente dedotte e rilevanti nel giudizio.
- La disciplina del licenziamento collettivo ha autonomia rispetto a quella del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo; pertanto, il confronto tra le due fattispecie non consente di per sé di fondare una censura di irragionevolezza costituzionale.
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