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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 7490 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento notificato il 17 dicembre 2005 per l’IVA dell’anno d’imposta 1999, con recupero di 131.934,17 euro, comprese sanzioni e interessi. L’accertamento contestava l’indebita applicazione del regime del margine ad acquisti di autovetture usate. La società aveva invocato l’effetto preclusivo del condono tombale previsto dalla legge n. 289/2002, sostenendo che il processo verbale di constatazione del 22 giugno 2001 non impedisse di aderirvi; aveva inoltre contestato nel merito il recupero, rilevando che le fatture dei cedenti comunitari indicavano il regime del margine. La CTP di Isernia aveva accolto il ricorso per la questione del condono e la CTR del Molise aveva confermato, ritenendo che il verbale non equivalesse all’avvio dell’azione di accertamento. L’Agenzia ha impugnato in Cassazione la decisione, deducendo la violazione delle norme sul condono e sostenendo che il verbale notificato impedisse la definizione automatica.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della CTR del Molise e rinviato ad altra sezione della stessa Commissione. Ha stabilito che il condono tombale ex art. 9 della legge n. 289/2002, nella parte relativa all’IVA, è incompatibile con il diritto dell’Unione e deve essere disapplicato; di conseguenza, l’Amministrazione conserva il potere di accertare l’imposta. La questione di compatibilità europea è rilevabile d’ufficio, anche in sede di legittimità, se non richiede nuovi accertamenti di fatto. Le contestazioni di merito sull’applicazione del regime del margine non sono state decise: erano rimaste assorbite e dovranno essere esaminate dal giudice di rinvio, che regolerà anche le spese del giudizio di Cassazione.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9

    In materia di tributi armonizzati, quale è l'IVA, il c.d. condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 è stato ritenuto incompatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto comporta una rinuncia generale ed Indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili in materia di IVA, tale da integrare un inadempimento agli obblighi che incombono sullo Stato italiano

    La definizione agevolata generale prevista per le annualità pregresse non può operare per l’IVA quando impedisce l’accertamento effettivo delle operazioni imponibili; il giudice nazionale deve disapplicare la disposizione interna.

  • Articoli 2 e 22 della Sesta direttiva 77/388/CEE

    In materia di tributi armonizzati, quale è l'IVA, il c.d. condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 è stato ritenuto incompatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto comporta una rinuncia generale ed Indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili in materia di IVA, tale da integrare un inadempimento agli obblighi che incombono sullo Stato italiano In forza degli artt. 2 e 22 della Sesta Direttiva del Consiglio 17.5.1977, 77/388 CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'IVA

    Gli obblighi derivanti dalla direttiva richiedono agli Stati membri di assicurare l’assoggettamento a IVA delle operazioni imponibili e i relativi controlli; una rinuncia generalizzata all’accertamento tramite condono viola tali obblighi.

  • Articoli 193-273 della direttiva 2006/112/CE

    In materia di tributi armonizzati, quale è l'IVA, il c.d. condono tombale di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 9 è stato ritenuto incompatibile con l'ordinamento comunitario, in quanto comporta una rinuncia generale ed Indiscriminata all'accertamento delle operazioni imponibili in materia di IVA, tale da integrare un inadempimento agli obblighi che incombono sullo Stato italiano In forza degli artt. 2 e 22 della Sesta Direttiva del Consiglio 17.5.1977, 77/388 CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'IVA, nonchè degli artt. 193 - 273 della successiva direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema d'imposta sul valore aggiunto

    La disciplina europea del sistema comune IVA impone il corretto assolvimento e la riscossione dell’imposta; una misura nazionale che rinunci in modo generalizzato all’accertamento è incompatibile con tali obblighi.

  • Articolo 10 del Trattato CE

    Occorre poi evidenziare che l'incompatibilità delle misure con cui lo Stato membro rinuncia ad una corretta applicazione o riscossione di quanto dovuto per IVA deve essere rilevata a prescindere da specifiche deduzioni di parte, poichè il principio di effettività contenuto nell'art. 10 del Trattato CE comporta l'obbligo del giudice nazionale di applicare d'ufficio il diritto comunitario, senza che possano ostarvi preclusioni procedimentali

    Il giudice nazionale deve rilevare d’ufficio il contrasto tra una misura nazionale e gli obblighi europei in materia di IVA, senza che preclusioni processuali possano impedirne l’applicazione.

  • Articolo 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È la disposizione processuale indicata dall’Agenzia come base del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge; la Corte ha accolto il ricorso sul presupposto della necessaria disapplicazione della norma nazionale sul condono.

Massime di principio

  • Un condono che consenta di chiudere in via generale e indiscriminata le pendenze IVA, impedendo l’accertamento delle operazioni imponibili, non può essere applicato perché incompatibile con gli obblighi europei di corretta applicazione e riscossione dell’IVA.
  • Il giudice e l’Amministrazione finanziaria devono disapplicare la disciplina nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione; il potere di accertamento dell’Amministrazione, in tal caso, non è precluso dal condono.
  • La questione di incompatibilità con il diritto dell’Unione in materia di IVA può essere rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, purché la sua soluzione non richieda nuovi accertamenti di fatto.
  • Quando una decisione di merito è stata definita sulla sola base dell’effetto preclusivo del condono, la cassazione con rinvio lascia al giudice di rinvio l’esame delle contestazioni sostanziali rimaste assorbite.

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