Cassazione Civile, Ordinanza n. 28433/2025 del 27/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente impugnava un avviso di accertamento ICI per l'anno 2007 relativo a immobili catastalmente classificati in categoria D/07 e di proprietà della Regione Puglia, concessi nell'ambito di un contratto ponte per i servizi di trasporto ferroviario e automobilistico. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la pretesa ritenendo che il rapporto configurasse, quantomeno, una concessione di beni demaniali e che la società fosse soggetto passivo ICI. In cassazione la società deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza per motivazione apparente o omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la CTR non avesse reso percepibile il fondamento della decisione sulla supposta concessione demaniale; con il secondo motivo denunciava violazione dell'art. 3 del D.Lgs. n. 504/1992, assumendo che il rapporto tra Regione e società fosse di natura obbligatoria e non concessoria, con conseguente insussistenza del presupposto soggettivo dell'ICI in capo alla società.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ritenendo la motivazione della sentenza di merito non apparente e sufficientemente intelligibile. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il rapporto descritto nel contratto non integrava una concessione di beni demaniali né un diritto reale di godimento, ma solo un diritto personale d'uso funzionale all'esecuzione del servizio di trasporto. Poiché ai fini ICI rileva il possesso inteso come titolarità di un diritto reale, e non la mera disponibilità del bene in forza di un rapporto obbligatorio, è stato escluso il presupposto impositivo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso della contribuente. Le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
il vizio di omessa pronuncia va dedotto come nullità della sentenza, non come vizio motivazionale
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame o motivazione insufficiente presuppone che la questione sia stata esaminata dal giudice di merito
la completa omissione del provvedimento indispensabile integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
individua il presupposto dell'ICI nel possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli
individua il soggetto passivo nell proprietario o nel titolare di un diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie
il diritto d'uso attribuisce al titolare il potere di servirsi della cosa e di trarne i frutti per i bisogni propri e della famiglia
l'incedibilità del diritto d'uso è richiamata come carattere del diritto, ma non decisivo per escluderne la costituzione in capo a una persona giuridica
il limite legato alla destinazione economica del bene è richiamato per analogia all'usufrutto e ritenuto applicabile anche all'uso
consente il richiamo all'art. 981 c.c. anche per il diritto d'uso
Massime di principio
- In materia di ricorso per cassazione, non è ammissibile cumulare nel medesimo motivo la denuncia di omessa pronuncia e quella di omessa o apparente motivazione, trattandosi di vizi distinti e autonomamente tipizzati.
- La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire gli elementi di fatto e di diritto posti a base della decisione e quindi impedisce il controllo logico-giuridico del provvedimento.
- Ai fini ICI, il termine "possesso" del bene va inteso in senso coerente con la disciplina del soggetto passivo: il tributo colpisce il proprietario o il titolare di un diritto reale, non il mero detentore o il soggetto che dispone del bene in forza di un rapporto obbligatorio.
- Il diritto d'uso è un diritto reale tipico che attribuisce al titolare poteri di godimento conformati dalla legge; se il titolo contrattuale limita il bene a un impiego specifico e ne esclude un godimento pieno e incondizionato, la situazione deve essere qualificata come diritto personale di godimento e non come diritto reale.
- Quando un bene è concesso esclusivamente per lo svolgimento di un servizio e deve essere restituito o reso disponibile al subentro di altro gestore, la disponibilità del bene è funzionale al servizio e non integra, di per sé, un presupposto impositivo fondato sulla titolarità di un diritto reale.
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