Cassazione Civile, Ordinanza n. 17106/2022 del 26/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia origina da una domanda di annullamento di testamento proposta per asserita incapacità naturale della testatrice, cui si oppose una domanda riconvenzionale di divisione ereditaria. Dopo la sentenza di primo grado, che rigettò la domanda principale e rimise in istruzione la riconvenzionale, l'appello fu riassunto dopo interruzione per morte dell'appellato. La Corte d'appello dichiarò l'estinzione del giudizio ritenendo invalida la notifica della riassunzione agli eredi del de cuius, perché l'avviso di ricevimento della spedizione postale era sottoscritto con firma illeggibile e non consentiva di identificare con certezza il destinatario; inoltre ritenne tardiva l'attivazione per integrare il contraddittorio verso gli altri litisconsorti necessari. Avverso l'ordinanza della Cassazione che aveva già cassato quella decisione, uno degli eredi propose revocazione deducendo errore di fatto: secondo il ricorrente, la Corte avrebbe erroneamente supposto la validità della notifica del ricorso per cassazione/riassunzione, nonostante il mancato deposito degli originali delle cartoline, la pretesa incongruenza delle attestazioni consolari e l'erronea lettura delle firme e degli avvisi di ricevimento. In via incidentale adesiva, gli altri eredi intimati sostennero le stesse censure di invalidità della notifica.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili sia il ricorso principale per revocazione sia il ricorso incidentale adesivo. Ha ritenuto che le censure non integrassero un errore revocatorio ex art. 395 n. 4 c.p.c., ma una critica di merito alla valutazione della ritualità della notifica. In particolare, la questione della validità della notificazione era comunque controversa e, soprattutto, anche nell'ipotesi di irregolarità verso alcuni eredi, la riassunzione era comunque andata a buon fine nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, imponendo semmai l'integrazione del contraddittorio e non l'estinzione del processo. Conseguentemente, la revocazione non era ammissibile perché non fondata su un fatto decisivo, non controverso, supposto esistente o inesistente in modo erroneo dalla Corte. La ricorrente principale e i ricorrenti incidentali sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La riassunzione del processo interrotto può avvenire con notificazione agli eredi del soggetto deceduto, anche collettivamente e impersonalmente all'ultimo domicilio del de cuius, secondo le regole di rito richiamate dalla Corte.
È stato richiamato come base del procedimento notificatorio all'estero, in coordinamento con la convenzione dell'Aja del 1965.
Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 sulla notificazione all'estero di atti giudiziari in materia civile e commerciale
La Corte l'ha richiamata come disciplina applicabile alla notificazione all'estero eseguita a mezzo posta secondo le forme consentite dal sistema convenzionale.
La Corte ha rilevato che, quando la riassunzione è tempestiva almeno nei confronti di uno dei litisconsorti necessari, non si determina l'estinzione del processo; occorre piuttosto integrare il contraddittorio verso gli altri.
L'errore revocatorio richiede una falsa percezione di un fatto storico, non controverso e decisivo, supposto esistente o inesistente dalla Corte; non basta denunciare un errore di giudizio sulla validità della notifica.
La mancata indicazione o l'illeggibilità della firma nell'avviso di ricevimento non integra, di per sé, una nullità della notificazione quando la consegna risulti avvenuta all'indirizzo del destinatario secondo i criteri indicati dalla giurisprudenza.
È richiamata per identificare i soggetti a cui può essere consegnato il piego postale e per escludere nullità quando non risulti che la consegna sia avvenuta a persona diversa dal destinatario tra quelle ivi indicate.
È stata evocata dalla ricorrente per sostenere l'inapplicabilità della rilevabilità d'ufficio dell'estinzione ai giudizi anteriori; la Corte, però, ha risolto la questione sulla base della regola processuale secondo cui la riassunzione tempestiva anche verso uno solo dei litisconsorti impedisce l'estinzione.
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
È stata richiamata come norma che ha introdotto l'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- L'errore revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c. sussiste solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto storico, decisivo e non controverso, risultante in modo incontrovertibile dagli atti; non ricorre quando si contesta la valutazione giuridica o motivazionale della ritualità di una notificazione.
- La nullità o l'irregolarità della notificazione dell'atto di impugnazione o di riassunzione non comporta automaticamente l'estinzione del processo se la notifica sia comunque andata a buon fine nei confronti di almeno uno dei litisconsorti necessari: in tal caso il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
- Nella notificazione a mezzo posta, l'avviso di ricevimento sottoscritto con firma illeggibile, in assenza di elementi che dimostrino la consegna a soggetto diverso da quelli legittimati, fa prova della consegna al destinatario fino a querela di falso.
- Quando una notificazione non si conclude per cause non imputabili al notificante, questi deve riattivarla con tempestività entro un termine ragionevole, ma gli effetti della richiesta originaria si conservano se la ripresa del procedimento notificatorio avviene senza ingiustificato ritardo.
- La parte che impugna una decisione su un vizio di notifica deve confrontarsi con la ratio complessiva della pronuncia: non è decisivo lamentare un singolo errore percettivo se la decisione impugnata si fonda anche su una diversa e autonoma ragione idonea a sorreggerla.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17002/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17003/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17004/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17005/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17006/2022 del 26/05/2022
- ordinanza_civile · 26 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 17007/2022 del 26/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →