Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26799/2025 del 22/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna per il reato indicato come art. 366 cod. pen.; il ricorrente ha dedotto: (1) assenza di consapevolezza sull'origine giudiziaria dell'incarico di custode e difetto di dolo perché avrebbe accettato solo se gli fosse stata concessa la facoltà d'uso delle aree sequestrate; (2) errato rigetto dell'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. (tenuità del fatto), sostenendo che la condotta avesse offensività minima; (3) ingiustificato diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, nonostante riabilitazione, assenza di precedenti specifici, comportamento processuale collaborativo e occasionalità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto il tema parziale o non ammissibile (parte della censura proposta per la prima volta) e, nel merito, ha confermato la valutazione dei giudici di merito ritenendo provata la consapevolezza dell'imputato circa la provenienza dell'incarico (la nomina e il provvedimento del GIP e il verbale di nomina firmato dal ricorrente sono agli atti) e ritenendo congrua la ricostruzione che ha qualificato la condotta come volta a dettare condizioni egoistiche per rientrare nella disponibilità materiale dei beni. Sul secondo motivo ha rilevato la mancata specificità e che la Corte territoriale ha valutato correttamente gli indicatori richiesti per escludere l'applicazione dell'art. 131-bis (elevata capacità delinquenziale e dolo non tenue). Sull'ultimo motivo ha ritenuto fondate le motivazioni dei giudici di merito sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando il principio per cui il giudice può basarsi sul singolo elemento ritenuto prevalente. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, conferma della condanna, condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 366 cod. pen.

    Norma del reato per cui è intervenuta la condanna; la Corte ha ritenuto sussistente il reato alla luce degli elementi di fatto e della consapevolezza dell'imputato circa l'incarico di custode

  • art. 131-bis cod. pen.

    una valutazione congiunta degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza

    La Corte territoriale ha valutato congiuntamente gli indicatori e ha escluso la tenuità della fattispecie ritenendo elevata capacità delinquenziale e dolo non scarsamente intenso; la Cassazione ha ritenuto la censura priva di specificità

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato quale parametro per l'apprezzamento delle attenuanti generiche: il giudice può considerare l'elemento che ritiene prevalente ai fini del riconoscimento o meno del beneficio

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede conseguenze per la declaratoria di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e una sanzione pecuniaria (euro 3.000) a favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost. sent. 13 giugno 2000 n. 186

    Ricordata in relazione all'assenza di ragioni di esonero dal versamento della somma a titolo di sanzione pecuniaria

Massime di principio

  • Le valutazioni di fatto e di credibilità operate dai giudici di merito sono difficilmente riconsiderabili in sede di legittimità, salvo vizi di manifesta illogicità o incompletezza; prospettazioni alternative dei fatti non bastano a rovesciare una motivazione congrua
  • Le eccezioni che comportano questioni di fatto o dedotte per la prima volta in Cassazione sono, in linea di principio, inammissibili: le censure nuove devono essere sollevate nei precedenti gradi di giudizio
  • L'art. 131-bis richiede specificità e una valutazione congiunta degli indicatori (condotta, danno, colpevolezza); una mera affermazione assertiva della sussistenza della tenuità non è sufficiente
  • Il giudice può basare il riconoscimento o il diniego delle attenuanti generiche su un solo elemento ritenuto prevalente tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.; perciò argomentazioni difensive generiche possono non essere persuasive se il giudice ritiene prevalente la gravità del fatto
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'obbligo di rifondere le spese e può comportare sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; è quindi cruciale valutare la fondatezza e l'ammissibilità del motivo prima di proporre ricorso in Cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.