Cassazione Civile, Ordinanza n. 25354/2021 del 20/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La società, poi fallita, aveva stipulato un mutuo fondiario con ipoteca per la costruzione di un opificio industriale. In seguito, per far fronte a difficoltà economiche, aveva venduto il capannone con operazione di sale and lease back e, con il ricavato, aveva estinto anticipatamente il mutuo residuo, ottenendo la cancellazione dell'ipoteca. La curatela, dopo la dichiarazione di fallimento, aveva promosso azione revocatoria ordinaria contro la banca mutuante, sostenendo che la vendita dell'unico bene immobile e l'estinzione anticipata del mutuo con ipoteca avrebbero depauperato il patrimonio della debitrice e pregiudicato la par condicio creditorum. Il ricorso per cassazione deduceva violazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l. fall., lamentando che la corte territoriale avesse escluso il pregiudizio per la massa e avesse ritenuto irrilevante il principio secondo cui il pagamento di un creditore privilegiato con il prezzo della vendita non esclude di per sé la lesione della par condicio, specie se altri creditori avrebbero potuto insinuarsi successivamente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo non colpisse la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte d'appello non aveva rigettato la domanda per difetto di prova dell'eventus damni, ma perché aveva escluso in radice la revocabilità del pagamento effettuato alla banca, trattandosi di adempimento di un debito scaduto a seguito dell'esercizio della facoltà di estinzione anticipata prevista dalla disciplina del mutuo fondiario e dal contratto. La censura era invece tutta orientata a contestare l'argomentazione svolta ad abundantiam sull'insussistenza del pregiudizio per la massa. La Corte ha quindi confermato la declaratoria di inammissibilità, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'azione revocatoria non è esperibile contro l'adempimento di un debito scaduto; la Corte richiama il terzo comma della norma come ostativo alla revocatoria del pagamento eseguito a seguito di estinzione anticipata del mutuo fondiario.
È richiamato come base dell'azione revocatoria esercitata dal curatore, ma la censura è dichiarata inammissibile perché non coglie la ratio decidendi.
Nel mutuo fondiario il mutuatario può estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il debito corrispondendo il compenso onnicomprensivo contrattualmente stabilito.
È richiamato per qualificare il contratto come mutuo fondiario con garanzia ipotecaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato quale parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo è inammissibile quando non si confronta con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata e si limita a censurare affermazioni solo accessorie o ad abundantiam.
- Nel mutuo fondiario, l'esercizio della facoltà di estinzione anticipata prevista dalla legge e dal contratto determina la scadenza del debito residuo; il relativo pagamento costituisce adempimento di debito scaduto e non è soggetto ad azione revocatoria ordinaria.
- La valutazione dell'eventus damni, quando rilevante, è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione corretta.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese e, ricorrendone i presupposti, al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25311/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25312/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25313/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25315/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25316/2021 del 20/09/2021
- ordinanza_civile · 20 set 2021Cassazione Civile, Ordinanza n. 25317/2021 del 20/09/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →