Cassazione Penale, Ordinanza n. 06967/2026 del 20/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi elementi idonei a escludere la colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello che ha confermato la condanna, deducendo due censure. Con il primo motivo lamenta l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che il diniego sarebbe stato fondato sul richiamo all'abitualità della condotta ricavata dai precedenti penali annotati nel casellario giudiziale. Con il secondo motivo contesta il diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., ritenendo che la motivazione sulla propria pericolosità e sul curriculum criminale non fosse idonea. La Corte di cassazione ritiene entrambi i motivi manifestamente infondati: quanto al 131-bis, osserva che il giudice di merito deve motivare sulla complessiva valutazione della fattispecie alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p., ma il diniego può risultare anche implicitamente dalla qualificazione della condotta; inoltre l'abitualità, quando ricorrono almeno altri due reati della stessa indole anche successivi al fatto, preclude l'istituto indipendentemente dalla concreta offensività. Quanto alle attenuanti generiche, ribadisce che il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli dell'art. 133 c.p., e che il nutrito curriculum criminale dell'imputato è sufficiente a giustificare il diniego.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta alla luce dei criteri dell'art. 133 c.p.; l'abitualità della condotta osta al beneficio e può essere desunta da precedenti reati della stessa indole.
I parametri di riferimento per valutare la particolare tenuità del fatto sono le modalità della condotta, il grado di colpevolezza e l'entità del danno o del pericolo.
Le attenuanti generiche possono essere negate valorizzando anche un solo elemento rilevante tra quelli dell'art. 133 c.p., come la personalità dell'imputato e il suo precedente penale.
Norma richiamata come criterio generale per la valutazione sia della particolare tenuità del fatto sia delle attenuanti generiche.
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ove non vi sia assenza di colpa, a una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel valutare la particolare tenuità del fatto, il giudice deve operare una შეფასazione complessa della concreta offensività del reato secondo i criteri dell'art. 133 c.p., ma il diniego può risultare anche implicitamente dalla gravità della condotta accertata.
- L'abitualità della condotta, quando integrata dalla commissione di almeno altri due reati della stessa indole, impedisce l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. indipendentemente dal contenuto offensivo del singolo fatto.
- La mancata concessione delle attenuanti generiche è legittimamente motivata quando il giudice valorizza il precedente penale e la personalità dell'imputato, potendo bastare anche un solo elemento tra quelli indicati dall'art. 133 c.p.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze si risolvono in contestazioni generiche e in una richiesta di rivalutazione del merito senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
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