Cassazione Civile, Ordinanza n. 06965/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione di 27 unità immobiliari stipulato tra una società proprietaria-locatrice e il Comune, quale conduttore, con decorrenza dal 13 giugno 2008. Il contratto prevedeva, all'art. 8, che al proprietario fosse rimborsata l'ICI versata annualmente per gli alloggi concessi al Comune. La società ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute dal Comune; il Tribunale, in sede di opposizione, ridusse solo di Euro 3.990,78 l'importo ingiunto, corrispondente al saldo ICI 2011. La Corte d'appello confermò la decisione ritenendo che la clausola contrattuale sul rimborso dell'ICI dovesse estendersi anche all'IMU, imposta che dal 2012 ha sostituito l'ICI, e dunque che il Comune dovesse rimborsare alla locatrice i ratei IMU versati negli anni 2012-2015. Il Comune propose ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo esaminato la Corte non li illustra perché accoglie l'eccezione preliminare della controricorrente: la procura alle liti apposta al ricorso era priva di data; perciò si presumeva contestuale al ricorso e quindi rilasciata quando il Comune era già amministrato da un Commissario Straordinario, non dal sindaco che aveva conferito la procura. La Corte ha ritenuto la procura inefficace perché proveniente da organo privo di potere rappresentativo e ha escluso la sanatoria postuma in cassazione ex art. 182 c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune. Ha ritenuto valida l'eccezione della società resistente sulla mancanza di efficace procura alle liti, poiché la procura, priva di data, si presume contestuale al ricorso e quindi rilasciata dal sindaco in un momento in cui il Comune era già amministrato da un Commissario Straordinario. Di conseguenza la procura era inefficace per difetto di potere rappresentativo e non sanabile nel giudizio di legittimità, perché la sanatoria ex art. 182 c.p.c. opera solo nel giudizio di merito. Il Comune è stato condannato alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
La procura alle liti apposta in calce o a margine di un atto processuale, se priva di data, si presume contestuale all'atto stesso per il legame spaziale e temporale con esso.
La sanatoria postuma del difetto di procura introdotta dalla novella del 2009 non opera nel giudizio di legittimità, ma solo nel giudizio di merito.
Il ricorso è stato trattato in adunanza camerale secondo il rito camerale previsto per la Corte di cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
L'inammissibilità del ricorso comporta il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, collegando l'inammissibilità del ricorso all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Se la procura alle liti, rilasciata in calce o a margine del ricorso, è priva di data, deve presumersi contestuale all'atto processuale cui accede, salvo elementi contrari ricavabili dal testo.
- La procura conferita da un soggetto o organo privo di potere rappresentativo è inefficace e determina l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Nel giudizio di cassazione il difetto di procura non è sanabile con il meccanismo di sanatoria postuma previsto dall'art. 182 c.p.c., applicabile soltanto al giudizio di merito.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, quando dovuto, il versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale.
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