Cassazione Penale, Ordinanza n. 28413/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva ritenuto responsabile in relazione a operazioni documentate da due fatture ritenute fittizie. I primi due motivi denunciavano, rispettivamente, violazione di legge nella valutazione della prova testimoniale e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità; il terzo motivo deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo la particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha rilevato che le censure si risolvevano in contestazioni di merito, già esaminate e disattese dai giudici di appello, senza evidenziare reali profili di illogicità manifesta. La sentenza impugnata aveva fondato la fittizietà delle operazioni su indici univoci: assenza di struttura operativa autonoma e di personale dipendente della società emittente, mancanza di clienti e organizzazione propria, confusione tra i due soggetti economici, genericità delle fatture e assenza di elementi attestanti l'effettivo svolgimento delle operazioni fatturate. Quanto alla particolare tenuità, la Corte di merito l'aveva esclusa per l'ammontare non trascurabile dell'imposta evasa e per la ripetitività delle condotte.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili tutti i motivi perché diretti a ottenere una nuova valutazione del fatto e della prova, preclusa in sede di legittimità, e perché la motivazione della sentenza di merito era logicamente adeguata. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
perimetro segnato dall'art. 606 cod. proc. pen.
I motivi che si limitano a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova esulano dai limiti del sindacato di legittimità, se non deducono specifici profili di illogicità manifesta della motivazione.
in relazione all'art. 131-bis cod. pen.
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'offesa è non trascurabile, per l'entità dell'imposta evasa e per la ripetitività delle condotte.
a norma dell'art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di cause esimenti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
La sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende presuppone che non ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge o vizio di motivazione in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, quando la doglianza miri solo a contrapporre una diversa lettura dei fatti.
- La motivazione di merito è insindacabile in cassazione se è coerente, completa e immune da manifesta illogicità; la mera riproposizione di doglianze già esaminate e disattese rende il motivo inammissibile.
- La fittizietà di operazioni fatturate può essere desunta da un insieme di indici convergenti, quali l'assenza di struttura organizzativa del soggetto emittente, la mancanza di clientela, la confusione tra soggetti economici, la genericità delle fatture e l'assenza di riscontri sull'effettivo svolgimento delle prestazioni.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. può essere esclusa quando l'offesa non sia particolarmente lieve, avuto riguardo all'entità del pregiudizio economico e alla reiterazione delle condotte.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese e, in difetto di assenza di colpa nella causa di inammissibilità, il pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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