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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11990/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha negato l'applicazione della disciplina del reato continuato (art. 81 cod. pen.) tra i reati già giudicati con le sentenze richiamate, sostenendo che i fatti relativi a detenzione di arma clandestina e banconote false (12/11/2010, Casalecchio di Reno) rientravano, per tipologia, luogo e modalità, nel medesimo disegno criminoso dell'associazione mafiosa e degli altri reati collegati, e lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con richiamo agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen.

La decisione

Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato che l'interpretazione e la valutazione del giudice di merito erano conformi ai criteri giurisprudenziali per l'applicazione dell'art. 81 c.p.: per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare una unitaria "ideazione" o programmazione delle diverse condotte sin dal momento ideativo, desumibile attraverso indici quali la ridotta distanza temporale, omogeneità del bene tutelato, modalità concrete della condotta e collegamento logico-funzionale. Nel caso di specie non risultano elementi che indichino che la detenzione dell'arma e delle banconote false fossero state programmate all'atto dell'ingresso del ricorrente nel sodalizio né che fossero collegate alle estorsioni indicate; la diversa località e l'assenza di collegamento funzionale hanno portato a escludere la continuazione. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81 cod. pen.

    La Corte interpreta l'art. 81 c.p. richiedendo la prova di una unitaria "ideazione" o programmazione delle condotte (unità di disegno criminoso). Per verificarla occorre un esame indiziario degli elementi oggettivi: distanza temporale, modalità operative, omogeneità del bene tutelato e collegamento logico-funzionale; la mera reiterazione o l'abitualità delinquere non sono sufficienti.

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e alla violazione di legge; nel provvedimento non emerge un'applicazione favorevole del principio invocato e la Corte non ha rilevato violazioni formali su tale punto.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente quale mezzo di impugnazione; la Cassazione ha però ritenuto infondato il motivo sostanziale relativo all'applicazione della continuazione e non ha accolto il ricorso.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sul reato di associazione mafiosa richiamata nelle sentenze di merito; la Corte ricorda che, anche tra reato associativo e reati-fine, la continuazione è configurabile solo se i reati-fine erano programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a far ingresso nel sodalizio.

  • art. 4 L. 401/1989

    Richiamata come parte delle fattispecie contestate nelle sentenze di merito; citata nel quadro fattuale ma non determinante per il riconoscimento della continuazione in assenza di elementi di programmazione unitaria.

Massime di principio

  • Per riconoscere la continuazione (art. 81 c.p.) è necessaria la prova di una unitaria "ideazione" delle condotte: non basta la semplice reiterazione o appartenenza a uno stesso contesto criminoso.
  • Indici utili per valutare la continuità sono: ridotta distanza temporale tra i fatti, omogeneità delle modalità operative, identità o affinità del bene giuridico tutelato e collegamento logico-funzionale tra le condotte; è sufficiente valorizzare alcuni di questi elementi se significativi.
  • Nel rapporto tra reato associativo e reati-fine la continuazione richiede che i reati-fine siano stati almeno programmati al momento in cui il singolo si è determinato a entrare nel sodalizio; non è sufficiente l'appartenenza generica al contesto associativo.
  • Fatti commessi in luogo e tempo diversi e senza chiaro collegamento funzionale con l'attività estorsiva o con il progetto dell'associazione rendono improbabile il riconoscimento della continuazione.
  • La valutazione della continuazione è di natura indiziaria: il giudice deve motivare concretamente come dagli elementi oggettivi si desuma la rappresentazione unitaria dell'agente.

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