Cassazione Penale, Sentenza n. 11990/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che ha negato l'applicazione della disciplina del reato continuato (art. 81 cod. pen.) tra i reati già giudicati con le sentenze richiamate, sostenendo che i fatti relativi a detenzione di arma clandestina e banconote false (12/11/2010, Casalecchio di Reno) rientravano, per tipologia, luogo e modalità, nel medesimo disegno criminoso dell'associazione mafiosa e degli altri reati collegati, e lamentando violazione di legge e vizio di motivazione con richiamo agli artt. 125 e 671 cod. proc. pen.
La decisione
Ricorso rigettato. La Corte di Cassazione ha confermato che l'interpretazione e la valutazione del giudice di merito erano conformi ai criteri giurisprudenziali per l'applicazione dell'art. 81 c.p.: per riconoscere la continuazione è necessario dimostrare una unitaria "ideazione" o programmazione delle diverse condotte sin dal momento ideativo, desumibile attraverso indici quali la ridotta distanza temporale, omogeneità del bene tutelato, modalità concrete della condotta e collegamento logico-funzionale. Nel caso di specie non risultano elementi che indichino che la detenzione dell'arma e delle banconote false fossero state programmate all'atto dell'ingresso del ricorrente nel sodalizio né che fossero collegate alle estorsioni indicate; la diversa località e l'assenza di collegamento funzionale hanno portato a escludere la continuazione. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La Corte interpreta l'art. 81 c.p. richiedendo la prova di una unitaria "ideazione" o programmazione delle condotte (unità di disegno criminoso). Per verificarla occorre un esame indiziario degli elementi oggettivi: distanza temporale, modalità operative, omogeneità del bene tutelato e collegamento logico-funzionale; la mera reiterazione o l'abitualità delinquere non sono sufficienti.
Citato dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e alla violazione di legge; nel provvedimento non emerge un'applicazione favorevole del principio invocato e la Corte non ha rilevato violazioni formali su tale punto.
Richiamato dal ricorrente quale mezzo di impugnazione; la Cassazione ha però ritenuto infondato il motivo sostanziale relativo all'applicazione della continuazione e non ha accolto il ricorso.
Norma sostanziale sul reato di associazione mafiosa richiamata nelle sentenze di merito; la Corte ricorda che, anche tra reato associativo e reati-fine, la continuazione è configurabile solo se i reati-fine erano programmati al momento in cui il partecipe si è determinato a far ingresso nel sodalizio.
Richiamata come parte delle fattispecie contestate nelle sentenze di merito; citata nel quadro fattuale ma non determinante per il riconoscimento della continuazione in assenza di elementi di programmazione unitaria.
Massime di principio
- Per riconoscere la continuazione (art. 81 c.p.) è necessaria la prova di una unitaria "ideazione" delle condotte: non basta la semplice reiterazione o appartenenza a uno stesso contesto criminoso.
- Indici utili per valutare la continuità sono: ridotta distanza temporale tra i fatti, omogeneità delle modalità operative, identità o affinità del bene giuridico tutelato e collegamento logico-funzionale tra le condotte; è sufficiente valorizzare alcuni di questi elementi se significativi.
- Nel rapporto tra reato associativo e reati-fine la continuazione richiede che i reati-fine siano stati almeno programmati al momento in cui il singolo si è determinato a entrare nel sodalizio; non è sufficiente l'appartenenza generica al contesto associativo.
- Fatti commessi in luogo e tempo diversi e senza chiaro collegamento funzionale con l'attività estorsiva o con il progetto dell'associazione rendono improbabile il riconoscimento della continuazione.
- La valutazione della continuazione è di natura indiziaria: il giudice deve motivare concretamente come dagli elementi oggettivi si desuma la rappresentazione unitaria dell'agente.
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