Cassazione Civile, Ordinanza n. 15203/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un appaltatore per il pagamento del corrispettivo di lavori di restauro conservativo eseguiti su un immobile condominiale. Il condominio si è opposto sostenendo di non aver mai autorizzato i lavori e ha chiamato in causa l'ex amministratore per manleva. L'appaltatore, a sua volta, ha chiesto la chiamata del Ministero competente, deducendo che le opere fossero state da questo ordinate. Il tribunale ha revocato il decreto ingiuntivo e compensato integralmente le spese tra tutte le parti. In appello, la Corte territoriale ha riformato la decisione, ha ritenuto che i lavori fossero stati commissionati dall'ex amministratore senza autorizzazione assembleare, ha accolto la domanda di pagamento per ingiustificato arricchimento e ha posto a carico dell'ex amministratore l'obbligo di tenere indenne il condominio; inoltre ha condannato l'appellante a pagare le spese dei gradi di merito sostenute dal Ministero. Con il ricorso per cassazione l'appaltatore ha dedotto: 1) violazione del giudicato interno ex art. 2909 c.c., perché la compensazione delle spese disposta in primo grado tra ricorrente e Ministero non era stata impugnata e non poteva essere riformata in peius senza appello incidentale; 2) violazione degli artt. 93, 112 e 132 n. 4 c.p.c., perché non aveva proposto domande contro il Ministero e, risultando vincitore, non poteva essere condannato a rifonderne le spese di appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha affermato che la statuizione di primo grado sulle spese, non impugnata incidentemente dalla parte interessata, era coperta da giudicato interno e non poteva essere peggiorata dal giudice di appello. Ha inoltre chiarito che, quando un terzo sia chiamato nel giudizio per ragioni processuali e nei suoi confronti non siano formulate domande, le spese da esso sostenute seguono comunque il principio di soccombenza e gravano sulla parte realmente soccombente, salvo compensazione; nel caso concreto, poiché l'appaltatore era risultato vittorioso contro il condominio e non aveva agito contro il Ministero, non poteva essere condannato a rimborsarne le spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per sostenere il giudicato interno formatosi sulla statuizione di compensazione delle spese non impugnata
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
indicato come parametro del primo motivo di ricorso per violazione di legge
richiamato nel secondo motivo in tema di spese e intervento del terzo
richiamato per la dedotta ultrapetizione nella condanna alle spese verso il Ministero
richiamato nel secondo motivo quale parametro del vizio di motivazione/nullità della sentenza
art. 360, comma primo, nn. 3 e 4 c.p.c.
indicato come base delle censure sul capo spese
menzionato per la possibile definizione camerale del ricorso
art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
richiamati per affermare che, in assenza di appello incidentale, la parte non può ottenere in appello un risultato peggiorativo rispetto al capo non impugnato
non citato espressamente nel decisum, ma il tema probatorio sulla legittimazione del pagamento non è sviluppato in sentenza
Massime di principio
- La statuizione sulle spese processuali passata in giudicato interno perché non impugnata non può essere modificata in senso peggiorativo dal giudice dell'appello in assenza di appello incidentale della parte interessata.
- Il divieto di reformatio in peius opera anche sulle spese di lite: l'appellato non può ottenere, senza impugnazione incidentale, effetti più favorevoli di quelli già stabiliti nella sentenza di primo grado.
- Se un terzo è chiamato in causa o notificato nel giudizio per esigenze processuali e nei suoi confronti non sono proposte domande di merito, le spese da lui sostenute possono essere poste a carico della parte soccombente sul rapporto sostanziale, non della parte vittoriosa.
- Nel regime delle spese, il criterio della soccombenza si applica anche ai terzi chiamati per integrare il contraddittorio, salvo compensazione totale o parziale motivatamente disposta.
- Quando l'impugnazione è rivolta a un soggetto evocato nel processo solo per ragioni processuali, la sua mera partecipazione non basta a fondare una condanna alle spese in danno della parte poi risultata vittoriosa.
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