Cassazione Penale, Ordinanza n. 28243/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato. Conseguentemente lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Ha inoltre escluso la liquidazione delle spese in favore delle parti civili, ritenendo tardiva la loro richiesta di condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (parti civili)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila del 2 dicembre 2024. Il primo motivo chiedeva la riqualificazione del fatto dalla truffa all'appropriazione indebita, sostenendo che la condotta dovesse ricadere nell'art. 646 c.p. e non nell'art. 640 c.p.; la Corte ha rilevato che tale censura era priva di interesse, perché la truffa ha cornice edittale più severa rispetto all'appropriazione indebita, e inoltre implicava una rivalutazione del fatto non consentita in sede di legittimità. Il secondo motivo denunciava violazione di legge sull'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 61, comma 1, n. 11 c.p. e vizio di motivazione sulla sua incidenza nella quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto la doglianza non deducibile in cassazione perché non risultava specificamente proposta in appello, come richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p. Le parti civili avevano chiesto tardivamente la condanna alla rifusione delle spese del grado di cassazione, ma la richiesta è stata ritenuta intempestiva rispetto ai termini dell'art. 611 c.p.p.
Norme richiamate
Richiamato come fattispecie di truffa rispetto alla quale il ricorrente chiedeva la riqualificazione del fatto.
Richiamato come fattispecie di appropriazione indebita, meno grave della truffa, la cui invocazione è stata ritenuta priva di interesse per il ricorrente.
Aggravante contestata nel ricorso quanto alla sua applicazione e incidenza sulla pena.
La mancata deduzione in appello della censura rende il motivo non proponibile in cassazione a pena di inammissibilità.
Richiamato per affermare che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto può essere esaminata in cassazione solo se non occorrono accertamenti di fatto e se il ricorso è ammissibile.
Richiamato per distinguere il termine per i motivi nuovi e le memorie da quello per le memorie di replica, ritenendo tardiva la richiesta principale delle parti civili.
Massime di principio
- La richiesta di riqualificazione giuridica del fatto è inammissibile in cassazione quando comporta una rivalutazione delle risultanze istruttorie e l'accertamento di ulteriori elementi di fatto non consentiti nel giudizio di legittimità.
- Manca l'interesse a censurare la mancata riqualificazione verso una fattispecie meno grave se la diversa qualificazione non apporta alcun vantaggio al ricorrente sotto il profilo sanzionatorio o processuale.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione fondato su una questione non specificamente devoluta con l'appello, quando la deduzione sia richiesta a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Nel giudizio di cassazione le richieste delle parti civili sulle spese devono essere formulate nel rispetto dei termini previsti per le richieste principali, non potendo essere introdotte tardivamente come se fossero mere repliche.
- La Corte, dichiarando inammissibile il ricorso, condanna il ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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