Ordinanza n. 1209/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di accesso agli atti presupposti e prodromici a un provvedimento del Questore di allontanamento e divieto di ritorno
Esito
Favorevole al ricorrente (destinatario del divieto)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, in via principale, il provvedimento del Questore di Modena che gli ordinava di lasciare il territorio comunale entro un termine non superiore a 48 ore e gli vietava di farvi ritorno per tre anni senza preventiva autorizzazione. Contestualmente ha proposto, ai sensi dell’art. 116 c.p.a., domanda di annullamento della nota della Questura del 14 marzo 2026, con cui era stato negato l’accesso ai documenti presupposti e prodromici al provvedimento questorile, chiedendo l’accertamento del diritto alla visione e all’estrazione di copia e l’ordine di esibizione degli atti. La domanda di accesso è stata trattata separatamente nella camera di consiglio del 24 giugno 2026. Il ricorrente aveva inoltre proposto un incidente cautelare contro il provvedimento principale, respinto per carenza di danno grave e irreparabile; tale profilo non è oggetto della decisione definita con l’ordinanza.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., rilevando che il ricorrente, con dichiarazione del 16 giugno 2026, aveva affermato di aver ottenuto soddisfazione della propria pretesa mediante il deposito degli atti nel giudizio. Poiché l’accesso era stato concretamente assicurato, non residuava interesse alla decisione sulla domanda. Le spese della fase sono state poste a carico dell’Amministrazione, ritenuta soccombente virtuale rispetto alla pretesa di accesso, e liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, se dovuti. L’ordinanza non definisce il ricorso principale proposto contro il provvedimento di allontanamento e divieto di ritorno.
Norme richiamate
Disciplina il rito per la tutela giurisdizionale del diritto di accesso e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esibizione dei documenti richiesti; nel caso concreto, la domanda è stata dichiarata improcedibile per cessazione della materia del contendere dopo il deposito degli atti.
Costituiscono la base normativa dell’istanza di accesso documentale presentata dal ricorrente.
Massime di principio
- La domanda giudiziale di accesso agli atti perde il proprio oggetto quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione deposita o comunque mette a disposizione i documenti richiesti, soddisfacendo integralmente la pretesa conoscitiva del ricorrente.
- Quando la sopravvenuta soddisfazione della domanda di accesso dipende dall’attività dell’amministrazione nel corso del giudizio, il giudice può dichiarare la cessazione della materia del contendere e regolare le spese sulla base della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione qualora il diniego originario risulti superato dall’ostensione successiva.
Come è indicizzato
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