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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31482/2024 del 07/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente impositore)

La controversia

La società contribuente impugnava un avviso di accertamento IMU per l'anno 2014 relativo a un immobile accatastato ma, secondo la sua tesi, non ultimato e non utilizzato nel periodo d'imposta. L'immobile era stato interessato da lavori di ripristino conseguenti a difformità edilizie e a vicende penali. Il ricorso per cassazione era fondato su un solo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, perché la CTR avrebbe errato nel ritenere che, ai fini dell'assoggettamento a IMU/ICI, il presupposto principale fosse l'accatastamento, mentre la norma prevede solo due criteri alternativi per i fabbricati di nuova costruzione, cioè la data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, quella di utilizzazione, senza menzionare l'accatastamento. La ricorrente insisteva inoltre, in memoria, sulla necessità del certificato di abitabilità/agibilità e sulla pretesa inutilizzabilità dell'immobile in anni precedenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito. Ha ribadito che, in tema di ICI/IMU, l'iscrizione al catasto di un'unità immobiliare costituisce presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'imposta; il criterio della data di ultimazione dei lavori o di utilizzazione anticipata rileva solo per il fabbricato di nuova costruzione non ancora iscritto al catasto. Ha inoltre osservato che la questione del certificato di abitabilità era nuova e che l'asserita inutilizzabilità dell'immobile in anni precedenti era irrilevante rispetto all'anno d'imposta 2014. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In materia di imposta sugli immobili, l'iscrizione di un'unità immobiliare nel catasto edilizio urbano costituisce di per sé presupposto sufficiente per l'assoggettamento all'imposta, a prescindere dal completamento delle finiture o dall'effettivo utilizzo del bene.
  • Per i fabbricati di nuova costruzione, la data di ultimazione dei lavori ovvero, se anteriore, la data di utilizzazione anticipata assume rilievo solo quando il bene non sia ancora iscritto al catasto; in presenza di iscrizione catastale, tale criterio non prevale.
  • I dati catastali dell'immobile costituiscono un fatto oggettivo rilevante ai fini dell'imposizione e della determinazione del quantum, contestabile non già nei confronti del Comune, ma soltanto tramite impugnazione dell'atto di accatastamento o di attribuzione della rendita.
  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata, come quella relativa alla necessità del certificato di abitabilità o agibilità.
  • L'eventuale inutilizzabilità di fatto dell'immobile in periodi diversi dall'anno d'imposta accertato non incide automaticamente sul presupposto tributario relativo all'annualità oggetto di avviso.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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