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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36159/2026 del 14/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Trento del 17 settembre 2025. I cinque motivi, descritti dalla Corte come generici e meramente riproduttivi di censure già esaminate, riguardavano il giudizio di responsabilità, la sussistenza dell’attenuante prevista dall’art. 385, comma quarto, c.p., la mancata esclusione della recidiva e il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria. Il testo non espone ulteriori dettagli sui fatti contestati, sul reato oggetto della condanna o sul contenuto specifico di ciascun motivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che le censure erano generiche e riproponevano questioni già adeguatamente vagliate e respinte dalla Corte territoriale con argomentazioni ritenute immuni da vizi logici o giuridici. In conseguenza dell’inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende; ha escluso che l’impugnazione fosse stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 385, comma quarto, c.p.

    in ordine al giudizio di responsabilità, alla sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., alla mancata esclusione della recidiva e al diniego della sostituzione della pena detentiva con la .pena pecuniaria, già adeguatamente vagliati e disattesi con argomenti immuni da vizi logici o giuridici dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 5 a 7)

    La Corte dà conto che la doglianza relativa all’attenuante era già stata esaminata e respinta in appello con motivazione ritenuta priva di vizi logici o giuridici; il testo non riporta una più ampia interpretazione della disposizione.

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dispone il pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, non ravvisando l’assenza di colpa del ricorrente. L’articolo non è citato espressamente nel brano fornito; il testo richiama invece Corte costituzionale n. 186 del 2000.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono generici e si limitano a riprodurre censure già vagliate e disattese dal giudice d’appello con argomentazioni non affette da vizi logici o giuridici.
  • Dichiarata l’inammissibilità del ricorso, conseguono la condanna alle spese processuali e il versamento di una somma alla Cassa delle ammende quando non risulta che il ricorrente abbia proposto l’impugnazione senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCircostanze del reatoPena e commisurazione
RamiProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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