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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08983/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal riconoscimento, da parte della Corte d'appello, della qualifica di "educatore socio pedagogico" in favore di un dipendente di una struttura socioassistenziale, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, e dalla conseguente condanna della società datrice al pagamento delle differenze retributive tra il livello C e il livello D del CCNL AIOP personale non medico. La Corte territoriale ha ritenuto che il lavoratore svolgesse attività socio-educative in una residenza per soggetti disabili, occupandosi di laboratori e progetti finalizzati all'inserimento sociale e alla crescita personale degli assistiti, e ha valorizzato la disciplina della legge n. 205/2017 che avrebbe consentito l'acquisizione automatica della qualifica per gli educatori esperti con determinati requisiti di età e anzianità di servizio. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi e delle allegazioni/documenti sulla natura socio-sanitaria e riabilitativa delle prestazioni erogate dalla struttura; 2) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 1 del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520, sostenendo che le mansioni del dipendente non avessero carattere socio-pedagogico, quanto piuttosto socio-sanitario-riabilitativo; 3) violazione della legge n. 205/2017, dell'art. 52 CCNL AIOP e degli artt. 39 e 41 Cost., assumendo che la norma non consentisse il riconoscimento in sanatoria della qualifica a soggetti privi dei requisiti e che fosse errato l'inquadramento nel livello D; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente o sotto il minimo costituzionale ex art. 111 Cost. e art. 132 c.p.c. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché, sotto la veste del vizio motivazionale e della violazione di legge, miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e dei fatti accertati dalla Corte territoriale; ha ritenuto infondato il quarto motivo, osservando che la motivazione della sentenza d'appello era percepibile e idonea a far comprendere il percorso logico seguito. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha respinto rilevando che esso non individuava un vero errore di diritto, ma contestava la ricostruzione fattuale del giudice di merito; ha inoltre osservato che l'argomento sulla sopravvivenza degli educatori senza titolo era comunque svolto ad abundantiam e non costituiva ratio decidendi. Il ricorso è stato quindi rigettato integralmente, con condanna della società ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso della società datrice di lavoro. Ha confermato, quindi, la decisione della Corte d'appello che aveva riconosciuto al lavoratore la qualifica di educatore socio pedagogico e il diritto alle differenze retributive conseguenti. La Corte ha escluso sia il vizio motivazionale, perché la sentenza impugnata esponeva in modo comprensibile il percorso argomentativo, sia la violazione di legge prospettata, perché le censure tendevano a rimettere in discussione l'accertamento di fatto sulla natura delle mansioni svolte e non denunciavano un effettivo errore nell'applicazione della norma. La società ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di legittimità e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è configurabile solo nei limiti rigorosi fissati dalle Sezioni Unite; la violazione di legge ex n. 3 attiene all'erronea applicazione della norma rispetto a un fatto accertato, non alla contestazione della ricostruzione fattuale.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    La disposizione va interpretata secondo i canoni ermeneutici che conducono alla riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in cassazione.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorrente che deduca l'omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il come e il quando della sua deduzione e la sua decisività.

  • art. 369 c.p.c.

    Impone, ai fini dell'ammissibilità del ricorso, il rigoroso rispetto degli oneri di specifica indicazione degli atti e dei documenti richiamati.

  • art. 111 Cost.

    La nullità della sentenza per motivazione è configurabile solo in caso di anomalie radicali, tali da integrare una violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 132 c.p.c.

    La sentenza è nulla solo se manca del tutto la motivazione o questa sia meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile.

  • art. 1 del D.M. 8 ottobre 1998, n. 520

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che le mansioni svolte non integrassero il profilo di educatore socio-pedagogico; la Corte non ha ravvisato una violazione della norma, perché la censura investiva il merito dell'accertamento sulle mansioni.

  • art. 1, commi 594-598, L. n. 205/2017

    La Corte ha ritenuto che la questione sulla sanatoria della qualifica e sui requisiti fosse in realtà veicolata come contestazione dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 52 CCNL AIOP - Personale dipendente delle strutture sanitarie

    Invocato per contestare l'inquadramento nel livello D; la doglianza è stata ritenuta priva di autonoma decisività rispetto alla ratio della sentenza impugnata.

  • artt. 39 e 41 Cost.

    Richiamati dalla ricorrente nel terzo motivo, ma senza che la Corte ravvisasse una reale violazione costituzionale autonoma rispetto alla contestazione del merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare genericamente la valutazione delle prove o delle allegazioni, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e discusso tra le parti.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non è di per sé motivo di cassazione se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • La censura formalmente proposta come violazione di legge è inammissibile quando, in realtà, mira a contestare la ricostruzione della vicenda storica compiuta dal giudice di merito.
  • La denuncia di motivazione apparente o sotto il minimo costituzionale è accoglibile solo in presenza di una radicale carenza motivazionale, non quando la parte soccombente contesti semplicemente la correttezza o la persuasività della motivazione.
  • Le argomentazioni svolte dal giudice di merito ad abundantiam non possono essere aggredite in cassazione se non costituiscono la ratio decidendi della decisione.
  • Nel giudizio di legittimità la ricostruzione fattuale compiuta dai giudici di merito resta intangibile, salvo i ristretti casi di omesso esame di un fatto decisivo o di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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