Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08950/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di addebito emesso dall'INPS per contributi non versati relativi all'anno d'imposta 2009, per l'importo di euro 19.517,74. In primo grado l'opposizione all'avviso era stata rigettata e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo che l'obbligo contributivo dovesse essere parametrato al maggior reddito accertato dall'Agenzia delle Entrate e che tale accertamento mantenesse efficacia ai fini contributivi anche se la lite fiscale era stata definita in via agevolata. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto tre motivi: 1) omessa pronuncia e carenza di motivazione per non avere la Corte d'appello esaminato le difese e la documentazione prodotta, né gli effetti della definizione agevolata della lite fiscale e la dedotta nullità dell'atto impugnato in ragione della pendenza del giudizio tributario; 2) vizio di motivazione e falsa applicazione di diritto in relazione alla condanna alle spese, che il ricorrente riteneva dovessero essere compensate perché il giudizio si sarebbe estinto per adesione alla rottamazione dei ruoli; 3) vizio di motivazione e falsa applicazione di diritto per sopravvenuta prescrizione del credito contributivo, ritenuto in gran parte estinto per il decorso del termine quinquennale.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei tre motivi, perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: ai sensi dell'art. 369, secondo comma, n. 2, c.p.c., insieme al ricorso deve essere depositata, a pena di improcedibilità, la copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notificazione, se esistente. Dalle verifiche della cancelleria è emerso che nel fascicolo non era presente la sentenza d'appello, né essa era stata prodotta dalla controparte. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato improcedibile. La Corte ha aggiunto che, proprio per tale ragione, non occorreva affrontare le ulteriori questioni di inammissibilità legate alla commistione e alla scarsa specificità delle censure. Non sono state regolate le spese, poiché l'INPS si era limitato a conferire procura senza svolgere difese sostanziali. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, numeri 3, 4 e 5

    Il ricorrente aveva formalmente incardinato le censure come vizi di violazione di legge, nullità e omesso esame, ma la Corte non le ha esaminate per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 366 c.p.c.

    primo comma, numeri 3, 4 e 6

    Richiamato solo come possibile ulteriore profilo di inammissibilità per difetto di specificità delle censure, non esaminato perché assorbito dall'improcedibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    La mancata produzione della copia autentica della sentenza impugnata con la relazione di notifica, se avvenuta, comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato dal ricorrente come parametro della dedotta omessa pronuncia.

  • art. 24, comma 3, d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta nullità dell'atto impugnato per la pendenza del giudizio sulla pretesa tributaria.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di impugnazione respinta/improcedibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la copia autentica della sentenza impugnata con la relativa attestazione di notificazione, se esistente, deve essere depositata con il ricorso; la sua mancanza determina l'improcedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità per difetto del deposito del provvedimento impugnato è questione preliminare e assorbente rispetto a eventuali ulteriori cause di inammissibilità o infondatezza delle censure.
  • Quando il ricorso è dichiarato improcedibile, la Corte può limitarsi a dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
  • Se la parte resistente non svolge difese sostanziali limitandosi a conferire procura, la Corte può non provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.