Cassazione Civile, Ordinanza n. 08945/2026 del 09/04/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, proposta nel 2020, di un estratto di ruolo dal quale risultavano una cartella di pagamento per crediti vantati da un ente assicurativo/previdenziale e alcuni avvisi di addebito per crediti contributivi vantati dall'ente previdenziale, che il contribuente assumeva di avere conosciuto solo tramite l'estratto di ruolo e di non aver ricevuto ritualemente. In appello erano state respinte le doglianze sulla rappresentanza dell'agente della riscossione, sul disconoscimento delle copie dei referti di notifica, sull'asserita necessità di produrre l'originale della cartella, sulla validità delle notifiche via raccomandata e via PEC, nonché sulle eccezioni di prescrizione e decadenza. In cassazione il ricorrente deduceva: violazione dell'art. 2702 c.c. e degli artt. 214, 215 e 216 c.p.c. per il disconoscimento delle sottoscrizioni sui referti di notifica; omessa pronuncia sul disconoscimento delle scritture e sull'assenza di verificazione; nullità delle notifiche via PEC perché provenienti da indirizzo non presente nell'IPA; nullità della sentenza per inesistenza di tali notifiche; omessa pronuncia sulla prescrizione; violazione delle norme sulla decadenza dalla riscossione contributiva; violazione dell'art. 2944 c.c. per avere ritenuto le istanze di rateizzazione atti interruttivi della prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio che la domanda originaria di impugnazione dell'estratto di ruolo era inammissibile per difetto di interesse ad agire, perché il ricorrente non aveva allegato né dimostrato di rientrare in alcuna delle ipotesi eccezionali che consentono l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, norma applicabile anche ai debiti previdenziali e rilevabile nei giudizi pendenti. Ne è conseguita la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del ricorrente in favore dell'ente previdenziale e dell'agente della riscossione, mentre sono state compensate nei confronti dell'altro ente e compensate anche quelle dei gradi di merito.
Norme richiamate
art. 2702 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare l'efficacia probatoria delle copie dei referti di notifica sottoscritte e disconosciute
artt. 214, 215 e 216 c.p.c.
richiamati dal ricorrente in relazione al disconoscimento delle scritture e delle sottoscrizioni e alla mancata verificazione
art. 3-bis l. n. 53 del 1994
richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità delle notifiche via PEC effettuate dall'agente della riscossione
art. 6-quater, comma 1, d.lgs. n. 82 del 2005 (CAD)
richiamato dal ricorrente in relazione ai requisiti di validità delle notifiche via PEC
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente per dedurre omessa pronuncia sulla prescrizione
art. 2944 c.c.
richiamato dal ricorrente per contestare la qualificazione delle istanze di rateizzazione come atti interruttivi della prescrizione
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602 del 1973
ritenuto applicabile anche ai debiti previdenziali; l'estratto di ruolo non è impugnabile, mentre la cartella o l'avviso di addebito invalidamente notificati sono direttamente impugnabili solo se il debitore dimostra uno specifico pregiudizio nelle ipotesi tassative previste
art. 30, comma 14, d.l. n. 78 del 2010, conv. in l. n. 122 del 2010
richiamato per l'equiparazione dell'avviso di addebito alla cartella di pagamento
d.l. n. 146 del 2021
indicato come fonte di introduzione dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
l. n. 215 del 2021
richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 146 del 2021
d.lgs. 29 luglio 2024, n. 110
richiamato per la successiva modifica dell'art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973
Corte cost. n. 190/2023
richiamata per la legittimità costituzionale della disciplina che limita la tutela anticipata avverso il ruolo
Cass., S.U., n. 26283/2022
richiamata per i principi sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo fuori dai casi tassativi e sull'applicazione della disciplina anche ai debiti previdenziali
Cass. n. 7348/2023
richiamata come conferma dell'applicabilità ai debiti previdenziali
Cass. n. 10595/2023
richiamata per la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse
Cass. n. 3511/2024
richiamata per la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse
Cass. n. 14284/2024
richiamata per la declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse
Cass. n. 30952/2024
richiamata per il principio secondo cui non si forma giudicato interno implicito sulla proponibilità dell'azione
Cass. n. 23488/2025
richiamata quale precedente recente sulla cassazione senza rinvio per inammissibilità originaria della domanda
Massime di principio
- L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno specifico e attuale pregiudizio rientrante in una delle ipotesi tassative previste dalla legge.
- La disciplina limitativa dell'impugnazione diretta del ruolo si applica anche ai crediti previdenziali e ai giudizi pendenti, perché incide sulla condizione dell'azione e sull'interesse ad agire, che deve sussistere fino al momento della decisione.
- Se il contribuente non allega né prova di trovarsi in una delle ipotesi eccezionali che consentono l'impugnazione immediata, il giudice deve dichiarare l'inammissibilità originaria della domanda per difetto di interesse, anche d'ufficio in cassazione.
- In presenza di inammissibilità originaria dell'azione, la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata, perché la causa non poteva essere proposta.
- Le contestazioni sulla ritualità delle notifiche, sulla prescrizione o sulla decadenza restano assorbite quando manca il presupposto processuale dell'interesse ad agire nell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo.
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