Cassazione Civile, Ordinanza n. 08947/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (impresa)
La controversia
La lite trae origine da un giudizio di opposizione avente ad oggetto, tra l'altro, due avvisi di addebito e la rituale notifica degli stessi. In appello la sentenza di primo grado è stata riformata in parte: la Corte territoriale ha accolto il gravame dell'impresa dichiarando l'inefficacia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria quanto ai due avvisi di addebito, ma ha comunque posto le spese di entrambi i gradi a carico dell'appellante, ritenendolo soccombente in modo assolutamente prevalente, e ha liquidato le spese anche in favore di una parte rispetto alla quale l'appellante non aveva proposto alcuna doglianza. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e seguenti c.p.c., sostenendo che, essendo stata accolta la censura principale in appello e non essendovi domande nei confronti di una delle parti chiamate, la Corte di merito non poteva porre integralmente le spese a suo carico, dovendosi invece regolare la liquidazione secondo l'esito complessivo della lite e il principio di causalità, con riguardo alle sole questioni effettivamente devolute al giudizio di gravame.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, quando il giudice d'appello riforma in tutto o in parte la decisione impugnata, deve provvedere d'ufficio alla regolazione delle spese secondo un criterio unitario e globale, valutando la soccombenza con riferimento alle questioni devolute in appello e al principio di causalità. Ha quindi rilevato che la Corte territoriale aveva errato nel considerare soccombente l'appellante anche nei confronti di una parte verso la quale non erano state proposte doglianze e nel non dare adeguato rilievo al fatto che, sui temi principali devoluti con l'impugnazione, la ricorrente era risultata vittoriosa. Per tali ragioni il ricorso è stato accolto per quanto di ragione, la sentenza impugnata è stata cassata limitatamente alla statuizione sulle spese e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Reggio Calabria in diversa composizione, che dovrà rideterminare le spese dei due gradi e quelle del giudizio di cassazione secondo i principi enunciati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
viene utilizzato come parametro per denunciare violazione di legge nella regolazione delle spese.
le spese di lite devono essere regolate in base all'esito complessivo della controversia; il giudice d'appello, se riforma la decisione, deve provvedervi d'ufficio.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, se la sentenza di primo grado viene riformata in tutto o in parte, il giudice deve regolare d'ufficio le spese secondo un criterio unitario e globale, tenendo conto dell'esito complessivo della lite.
- La soccombenza va valutata con riguardo alle questioni effettivamente devolute al giudice del gravame, non all'intero complesso delle originarie domande se alcune di esse sono rimaste estranee all'impugnazione o sono state già definite per acquiescenza.
- Ai fini della liquidazione delle spese opera il principio di causalità: le spese gravano sulla parte che, con il proprio comportamento processuale, ha reso necessaria l'attività del giudice e ha occasionato il processo o la fase processuale interessata.
- Non è corretto porre le spese a carico della parte che risulti vittoriosa sul nucleo essenziale delle questioni devolute in appello, né liquidare spese in favore di una parte rispetto alla quale non siano state formulate censure o domande nel grado di impugnazione.
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