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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08908/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda di differenze retributive fondata sull’accertamento giudiziale della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. In appello la domanda era stata accolta, sebbene con riduzione dell’importo riconosciuto rispetto a quanto richiesto. In Cassazione gli eredi del lavoratore hanno dedotto, con due motivi, da un lato l’omesso esame di un fatto decisivo per non avere la Corte territoriale detratto dall’importo liquidato alcuni pagamenti asseritamente percepiti dal lavoratore tra il 2010 e il 2016 e documentati con ricevute, buste paga quietanzate, assegni e bonifici; dall’altro la nullità della sentenza per motivazione apparente/travisamento della prova e la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte valutato in modo non corretto il materiale istruttorio, in particolare le risultanze della CTU e la documentazione di pagamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si traduceva nell’omesso esame di un fatto storico decisivo, ma in una sollecitazione a rivalutare il contenuto del materiale probatorio e le conclusioni del CTU. Ha ritenuto infondato il secondo motivo perché la motivazione della sentenza di appello era presente e non meramente apparente, avendo la Corte territoriale esplicitato le ragioni del proprio convincimento sia sulla subordinazione sia sulla valutazione della consulenza tecnica; inoltre, la dedotta violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non era configurabile, poiché non risultava che il giudice avesse posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti o avesse attribuito efficacia di prova legale a elementi che non la possiedono. Sono state poste le spese a carico dei ricorrenti, con distrazione in favore dei difensori antistatari, e dichiarata la sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La censura per nullità della sentenza è scrutinabile solo nei limiti dei vizi rilevanti come mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria, che si traducono in nullità ex art. 132 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L’omesso esame deve riguardare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e oggetto di discussione; non è sufficiente lamentare l’omessa considerazione di questioni, argomentazioni o singoli elementi probatori.

  • art. 132 c.p.c.

    La nullità della sentenza per motivazione è ravvisabile solo in caso di carenza assoluta del requisito motivazionale o di motivazione apparente/perplessa/incomprensibile.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non dedotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi, oppure disconosce il valore di prova legale o attribuisce efficacia di piena prova a elementi che non la hanno; non è censurabile il mero cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale; solo i vizi estremi della motivazione integrano nullità della sentenza.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non è ammissibile trasformare la doglianza di omesso esame di un fatto decisivo in una richiesta di rivalutazione del merito o del materiale probatorio.
  • Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l’indicazione di un fatto storico preciso, decisivo e realmente non esaminato dal giudice, non essendo sufficiente contestare la mancata valorizzazione di singoli documenti o di una consulenza tecnica.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consente di ricostruire l’iter logico-giuridico della decisione; la semplice sinteticità o una diversa lettura delle prove non bastano.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non coincide con l’asserita erroneità della valutazione delle prove: occorre allegare l’uso di prove non introdotte, l’acquisizione fuori dai limiti legali o la violazione del regime delle prove legali.
  • Quando il giudice di merito espone, anche sinteticamente, le ragioni del proprio convincimento e valuta la consulenza tecnica come elemento di supporto, il controllo di legittimità non può trasformarsi in un nuovo giudizio di fatto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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