Cassazione Civile, Ordinanza n. 26663/2021 del 30/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha rilevato che, essendo stata provata la definizione agevolata e non essendo stata presentata istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 da parte interessata, il processo doveva dichiararsi estinto ai sensi dell'art. 11, comma 10, quarto periodo, del D.L. n. 50 del 2017. Le spese sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IRES relativo all'anno d'imposta 2005 emesso nei confronti di una società. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente e la Commissione tributaria regionale della Lombardia aveva respinto l'appello dell'Ufficio. L'Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo. Nel corso del giudizio di legittimità la contribuente ha depositato documentazione attestante la definizione agevolata della controversia tributaria ai sensi dell'art. 6 del D.L. n. 119/2018 e la comunicazione dell'Agenzia attestante l'integrale pagamento delle somme dovute; non è stata presentata alcuna istanza di trattazione entro il termine previsto dalla disciplina transitoria richiamata dalla Corte.
Norme richiamate
richiamato come base della definizione agevolata delle controversie tributarie documentata dalla contribuente
art. 11, comma 10, quarto periodo, D.L. n. 50/2017
"il processo si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che ne ha interesse"
la mancata presentazione dell'istanza di trattazione entro il termine comporta l'estinzione del processo
Massime di principio
- Quando è documentata la definizione agevolata della controversia tributaria e risulta l'integrale pagamento delle somme dovute, il giudizio può essere dichiarato estinto se nessuna parte interessata deposita tempestiva istanza di trattazione entro il termine fissato dalla norma transitoria.
- La disciplina speciale sull'estinzione del processo per mancata istanza di trattazione opera automaticamente al ricorrere dei suoi presupposti, senza necessità di esaminare il merito del ricorso.
- In presenza di estinzione del giudizio per adesione a definizione agevolata, la Corte può compensare le spese di lite.
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