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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28437/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Bari che, quale giudice della riparazione, aveva rigettato l'istanza ai sensi dell'art. 314 c.p.p. per il riconoscimento di un equo indennizzo per ingiusta detenzione. Il ricorrente contestava che la Corte territoriale non si fosse confrontata correttamente con la sentenza penale di assoluzione (per insussistenza del fatto), avendo comunque ritenuto la sua fuga alla vista delle forze dell'ordine e la guida di un ciclomotore privo di documentazione come condotte di colpa grave ostative all'indennizzo, nonostante in sede penale fosse stata riconosciuta la sua buona fede nell'acquisto del mezzo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta la metodologia del giudice della riparazione che, pur considerando la sentenza penale assolutoria, ha valutato in termini autonomi ed ex ante se la condotta del ricorrente (fuga, guida di veicolo privo di documenti, mancata giustificazione sul possesso del mezzo e dichiarazione tardiva sull'acquisto) potesse oggettivamente integrare colpa grave sinergica con l'intervento dell'autorità, tale da escludere il diritto all'indennizzo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente (euro 1.000).

Norme richiamate

  • art. 314 c.p.p.

    Norma che disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; la sentenza interpreta la sua esclusione quando sussiste dolo o colpa grave del richiedente che abbia concorso a determinare l'ordinanza cautelare

  • art. 315 c.p.p.

    Rinvio procedurale: norme sul procedimento davanti al giudice della riparazione considerate nel quadro del ricorso (richiamata a fini di impugnazione)

  • art. 192 c.p.p.

    Norma sulla motivazione del provvedimento; richiamata in relazione alla censura sul presunto mancato confronto con la motivazione della sentenza impugnata

  • art. 530 c.p.p.

    Norma sulla sentenza pronunciata nel processo penale (assoluzione); utilizzata per richiamare l'esistenza del giudicato penale che però non vincola il giudice della riparazione nei suoi fini autonomi

  • art. 47 c.p.

    Norma sull'errore di fatto/non imputabile: la Corte osserva che la buona fede accertata penalmente non esclude automaticamente la valutazione, in sede di riparazione, della colpa grave in senso oggettivo

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna alla Cassa delle ammende per i ricorsi inammissibili; applicata per la quantificazione della sanzione a carico del ricorrente, letta alla luce della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n.186/2000)

  • Corte cost. n. 186/2000

    Richiamata per la lettura e l'equità nella determinazione della somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile

Massime di principio

  • La valutazione del diritto all'equa riparazione è autonoma rispetto al giudizio penale: un'assoluzione non impedisce che, ex ante e oggettivamente, la condotta del richiedente sia ritenuta idonea a creare la falsa apparenza di reato e quindi a escludere l'indennizzo
  • La 'colpa grave' ai fini dell'art. 314 c.p.p. si valuta secondo un criterio oggettivo e ex ante (parametro dell'id quod plerumque accidit), non coincidente con la colpa penale e non richiedendo che la condotta integri un reato
  • Comportamenti quali la fuga alla vista delle forze dell'ordine, il possesso/uso di un veicolo privo di documentazione e la mancata giustificazione sul possesso possono costituire elementi sufficienti, in combinazione e in ragione della loro prevedibilità, per escludere il diritto all'indennizzo
  • In sede di impugnazione è imprescindibile confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; la mancata analisi della motivazione comporta inammissibilità della censura
  • La buona fede soggettiva accertata nel processo penale non è automaticamente determinante per il giudice della riparazione, che deve comunque verificare l'effetto obiettivo della condotta sull'intervento dell'autorità

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