Cassazione Civile, Ordinanza n. 26338/2023 del 12/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Il professionista aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso delle somme versate a titolo di IRAP per gli anni 2008-2012, sostenendo di non essere soggetto all'imposta per difetto del presupposto dell'autonoma organizzazione. La CTR aveva invece accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che le collaborazioni con altri avvocati, pur incidendo per una quota inferiore al 10% del reddito annuo, avessero comunque comportato vantaggi organizzativi e fossero sintomatiche di un apporto non meramente esecutivo. Nel ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 2 d.lgs. 446/1997, per assenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione; 2) nullità della sentenza per motivazione apodittica e insufficiente, anche per l'errata indicazione del numero dei collaboratori; 3) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che le collaborazioni erano spesso riconducibili a mandati congiunti su pratiche specifiche e quindi assimilabili alla domiciliazione, irrilevante ai fini IRAP.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso, rigettando il terzo. Ha ritenuto che la CTR non avesse svolto un accertamento adeguato sulla natura, qualità e quantità dei compensi corrisposti a terzi, né sull'effettivo apporto dei collaboratori e sulla loro incidenza organizzativa rispetto all'attività del professionista. In particolare, non è sufficiente richiamare in astratto la presenza di collaborazioni non occasionali o la loro utilità organizzativa, occorrendo verificare in concreto se esse integrino un'autonoma organizzazione; nella specie la motivazione del giudice di merito è stata giudicata insufficiente e incompleta. È stato invece escluso che i mandati congiunti potessero essere automaticamente equiparati alla domiciliazione, fattispecie considerata dalla giurisprudenza non rilevante ai fini IRAP. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, sezione di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il presupposto dell'IRAP per il professionista richiede la sussistenza di un'autonoma organizzazione, da verificare in concreto.
È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge.
Consente la censura per omesso esame di un fatto decisivo; nel caso concreto il motivo è stato ritenuto infondato.
Massime di principio
- In tema di IRAP, l'impiego non occasionale di lavoro altrui può costituire indice di autonoma organizzazione solo se i compensi a terzi sono riferiti a prestazioni effettivamente e stabilmente afferenti all'attività professionale svolta.
- Ai fini dell'assoggettamento a IRAP del professionista non è sufficiente accertare in astratto la presenza di collaborazioni continuative: occorre verificare in concreto la natura, qualità e quantità dell'apporto fornito dai collaboratori e la sua incidenza sull'organizzazione dell'attività.
- La valutazione del requisito dell'autonoma organizzazione non può fondarsi sul solo dato dell'utilità organizzativa delle collaborazioni, ma deve confrontarsi con il rapporto tra compensi corrisposti a terzi e reddito professionale, oltre che con la concreta funzione delle prestazioni rese.
- Le domiciliazioni, le sostituzioni e altre prestazioni strettamente connesse all'esercizio della professione forense non integrano di per sé autonoma organizzazione ai fini IRAP; diverso è il caso di collaborazioni che si traducano in un apporto organizzativo autonomo o in mandati congiunti, da valutare separatamente.
- Una motivazione che si limiti a richiamare formule generiche sulla non occasionalità o sulla condivisione del sapere tra professionisti, senza analizzare gli elementi fattuali decisivi, è insufficiente a sorreggere la decisione sull'assoggettamento a IRAP.
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