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Sentenza

Sentenza del 23/03/2018 n. 1868 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Contributo Unificato - ONLUS e associazioni di volontariato - Esenzione - Insussistenza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata esclusa l'esistenza di un'esenzione generale dal contributo unificato in favore delle ONLUS e delle associazioni di volontariato. Pertanto, il fatto che il soggetto processuale abbia natura non lucrativa o svolga attività di volontariato non è sufficiente, di per sé, a esonerarlo dal pagamento del contributo unificato, salvo che ricorra una specifica previsione normativa applicabile al caso concreto.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la pretesa esenzione dal contributo unificato per i giudizi promossi da ONLUS e associazioni di volontariato. La questione è stata valutata alla luce degli artt. 9 e 10 del d.P.R. 115/2002 e dell'art. 27-bis dell'Allegato B al d.P.R. 642/1972, che prevedono specifiche ipotesi di esenzione, senza però estenderle general­mente ai giudizi promossi da tali enti.

Norme richiamate

  • Art. 9 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina l'obbligo di pagamento del contributo unificato per i procedimenti giurisdizionali e costituisce la regola generale, salvo specifiche esenzioni previste dalla legge.

  • Art. 10 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede le ipotesi di esenzione dal contributo unificato; tali ipotesi sono specifiche e non consentono di ricavare un'esenzione generalizzata per ONLUS o associazioni di volontariato.

  • Art. 27-bis, Allegato B, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642

    Prevede agevolazioni o esenzioni dall'imposta di bollo per determinati atti riferibili a organizzazioni di volontariato e soggetti assimilati, ma tale disciplina non comporta automaticamente l'esenzione dal contributo unificato.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali o documentali riconosciute alle ONLUS e alle associazioni di volontariato non si estendono automaticamente al contributo unificato, che è soggetto a una disciplina distinta.
  • L'esenzione dal contributo unificato deve risultare da una disposizione normativa espressa e non può essere desunta soltanto dalla natura non lucrativa dell'ente o dalle finalità solidaristiche perseguite.
  • Prima di non versare il contributo unificato occorre verificare se il procedimento rientra in una specifica ipotesi di esenzione prevista dal d.P.R. 115/2002 o da altra norma speciale applicabile.
  • In assenza di una previsione espressa, le ONLUS e le associazioni di volontariato che promuovono un giudizio devono considerarsi obbligate al pagamento del contributo unificato.

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