Sentenza del 23/03/2018 n. 86 - Comm. Trib. Prov. La Spezia
Contributo unificato - invito al pagamento - atto autonomamente impugnabile - art. 19, D.Lgs. n. 546/92
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato la legittimità dell'invito al pagamento del contributo unificato, sostenendo che tale atto non fosse autonomamente impugnabile perché non espressamente incluso nell'elenco degli atti impugnabili previsto dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. La questione riguardava quindi la possibilità di impugnare immediatamente l'invito, senza attendere un successivo atto della riscossione.
La decisione
La sentenza ha ritenuto l'invito al pagamento autonomamente impugnabile. Sebbene non sia espressamente menzionato nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992, l'atto contiene in modo completo la quantificazione del contributo richiesto e l'indicazione delle ragioni fattuali e giuridiche della pretesa. Pertanto, essendo idoneo a rendere concreta e attuale la pretesa tributaria e a incidere direttamente sulla posizione del contribuente, può essere contestato immediatamente davanti al giudice tributario.
Norme richiamate
Art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992
L'elenco degli atti impugnabili non deve essere interpretato in modo rigidamente formale. Anche un atto non espressamente previsto può essere autonomamente impugnato quando manifesta compiutamente una pretesa tributaria, indicando importo richiesto e motivazione fattuale e giuridica.
Massime di principio
- Un atto dell'amministrazione può essere autonomamente impugnabile anche se non compare espressamente nell'elenco normativo, quando contiene una pretesa tributaria concreta, attuale e determinata.
- La possibilità di ricorrere dipende dalla sostanza dell'atto e dai suoi effetti sulla posizione del contribuente, non soltanto dalla denominazione formale.
- Un invito al pagamento che quantifica esattamente la somma dovuta e ne espone le ragioni può essere contestato immediatamente, senza attendere la cartella o un successivo atto esecutivo.
- La tutela giurisdizionale deve essere effettiva: il contribuente non deve essere costretto ad attendere un atto successivo quando la pretesa è già compiutamente formalizzata.
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