Sentenza del 23/03/2018 n. 653 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Registro - Accertamento di maggior valore - Ricorso proposto solo dal compratore - Rimborsi - Rimborso richiesto dal soggetto acquirente del bene immobile, che aveva versato l'imposta e le relative sanzioni per la necessità che non risultassero violazioni a suo carico, ritenendo di poter beneficiare della sentenza risultata favorevole all'acquirente - Rimborso dovuto per la particolarità del caso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior valore dell'immobile compravenduto e richiesto imposte, sanzioni e accessori. La società acquirente non aveva impugnato l'avviso, ma aveva versato integralmente l'importo originariamente richiesto, pari a euro 46.552,49, per ottenere un certificato dei carichi pendenti privo di violazioni definitivamente accertate e non essere esclusa da una procedura di appalto pubblico. Nel frattempo, l'altra parte contribuente aveva impugnato l'avviso ottenendo una riduzione del valore accertato e delle somme dovute. La società acquirente ha quindi chiesto il rimborso della differenza di euro 13.892,49, sostenendo di poter beneficiare del giudicato favorevole formatosi nel giudizio promosso dall'altro condebitore solidale ai sensi dell'art. 1306, comma 2, c.c. L'Agenzia ha negato il rimborso, sostenendo che il pagamento dell'imposta rendesse irripetibile quanto versato.
La decisione
La Commissione ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato il diritto della contribuente al rimborso della differenza tra quanto pagato e quanto rideterminato dalla sentenza favorevole all'altro condebitore, oltre agli interessi. Il Collegio ha riconosciuto che, in linea generale, il pagamento effettuato dal condebitore estraneo al giudizio impedisce di beneficiare successivamente del giudicato favorevole, rendendo irripetibile il tributo versato. Tuttavia, nel caso concreto, il pagamento non era spontaneo: era stato effettuato per evitare conseguenze pregiudizievoli sulla partecipazione a una gara d'appalto, poiché la presenza di violazioni fiscali definitivamente accertate avrebbe comportato l'esclusione ai sensi dell'art. 38, comma 1, lett. g), del D.Lgs. n. 163/2006. Il diniego di rimborso è stato quindi ritenuto illegittimo. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000, oltre accessori.
Norme richiamate
Art. 1306, comma 2, codice civile
La sentenza pronunziata tra il creditore e uno dei condebitori in solido può essere opposta dagli altri condebitori, salvo che sia fondata su ragioni personali al debitore.
Il condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio può avvalersi della sentenza favorevole ottenuta da un altro condebitore, purché la sentenza sia passata in giudicato. Tuttavia, secondo l'orientamento richiamato, il beneficio normalmente non opera se il condebitore estraneo ha già pagato spontaneamente il tributo.
Art. 38, comma 1, lettera g), D.Lgs. n. 163/2006
Gravi violazioni definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse.
La sussistenza di gravi violazioni fiscali definitivamente accertate costituiva causa di esclusione dalle procedure di affidamento di concessioni e appalti pubblici. Questa conseguenza ha reso il pagamento necessario e non spontaneo.
Cassazione civile, sentenza n. 14278 del 13 luglio 2016
L'opponibilità, da parte degli altri condebitori, della sentenza pronunziata tra l'Amministrazione finanziaria ed uno dei condebitori in solido [...] presuppone [...] il passaggio in giudicato della sentenza.
Il giudicato favorevole formatosi nel rapporto tra l'Amministrazione e un condebitore può essere fatto valere dagli altri condebitori estranei al processo solo dopo il suo passaggio in giudicato.
Cassazione civile, sentenza n. 19850 del 12 ottobre 2005
Il condebitore solidale che abbia già versato spontaneamente il tributo non può normalmente recuperarlo invocando successivamente il giudicato favorevole ottenuto da un altro condebitore, poiché il pagamento rende irripetibile l'imposta.
Massime di principio
- In presenza di obbligazione tributaria solidale, il contribuente che non ha partecipato al giudizio promosso da un altro coobbligato può beneficiare della relativa sentenza favorevole solo quando questa sia passata in giudicato.
- Il pagamento spontaneo dell'imposta, effettuato senza contestare l'avviso, normalmente impedisce di ottenere successivamente il rimborso sulla base del giudicato favorevole conseguito da un altro coobbligato.
- Il pagamento può essere considerato non spontaneo quando sia stato effettuato per evitare conseguenze giuridiche concrete e immediate, come l'esclusione da gare o appalti pubblici, la revoca di un'aggiudicazione o l'avvio di procedure esecutive.
- La natura necessario-coattiva del pagamento deve essere dimostrata mediante elementi concreti che colleghino il versamento alla necessità di evitare la perdita di un diritto, di un contratto o di una posizione giuridicamente rilevante.
- In situazioni analoghe è opportuno valutare tempestivamente la proposizione di un ricorso autonomo oppure, se si paga per evitare conseguenze pregiudizievoli, documentare espressamente la natura non spontanea del pagamento e riservarsi la richiesta di rimborso.
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