Sentenza del 23/03/2018 n. 67 - Comm. Trib. Prov. Cremona
ICI - Fabbricato - Unità collabente - Imponibilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava l'assoggettamento a ICI di un fabbricato accatastato come unità collabente, sostenendo che tale immobile, per le sue condizioni di rudere e per l'assenza di autonoma capacità reddituale, non fosse imponibile né come fabbricato né come area edificabile. La questione riguardava anche il momento a partire dal quale l'eventuale area avrebbe potuto essere tassata come edificabile.
La decisione
La pretesa impositiva è stata esclusa con riferimento al fabbricato classificato in categoria catastale F/2. Un'unità collabente non è imponibile né come fabbricato, perché priva di autonoma capacità contributiva, né come area edificabile, finché permane incorporata nella struttura del fabbricato e non riacquista autonomia. Solo l'eventuale demolizione, restituendo autonomia all'area fabbricabile, può determinare l'assoggettamento a imposta dell'area come edificabile. Tale imposizione prosegue fino alla ricostruzione del fabbricato, momento dal quale si applica l'imposta sul nuovo fabbricato.
Norme richiamate
Disciplina ICI
L'imposta colpisce i fabbricati dotati di autonoma capacità reddituale e le aree fabbricabili autonome. Un fabbricato classificato come unità collabente F/2, in quanto rudere privo di autonoma capacità reddituale, non è imponibile come fabbricato e non può essere automaticamente considerato area edificabile.
Categoria catastale F/2 - unità collabente
La classificazione F/2 identifica costruzioni degradate o ruderi privi di rendita catastale e, secondo il principio affermato, impedisce l'imposizione come fabbricato finché non intervenga una trasformazione che renda autonoma l'area o consenta la ricostruzione.
Massime di principio
- Un immobile censito in categoria catastale F/2, privo di autonomia funzionale e reddituale, non dovrebbe essere tassato come fabbricato ai fini dell'imposizione immobiliare.
- La mera esistenza di un rudere o di un'unità collabente non comporta automaticamente la tassazione dell'area sottostante come area edificabile.
- L'area può diventare imponibile come area edificabile quando, a seguito della demolizione o di un'analoga trasformazione, riacquista autonomia rispetto al fabbricato preesistente e sussistono i presupposti urbanistici per l'edificabilità.
- Dopo la ricostruzione, l'imposizione cambia natura: non si tassa più l'area edificabile, ma il fabbricato ricostruito secondo la relativa disciplina.
- Per valutare casi analoghi occorre verificare congiuntamente la categoria catastale, lo stato effettivo del manufatto, l'eventuale demolizione, gli strumenti urbanistici e il momento in cui si verifica la trasformazione fiscalmente rilevante.
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