Sentenza del 23/03/2018 n. 1265 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Società con sede in Stato dell'Unione Europea - Aumento di capitale - Conferimento beni immobili in territorio dello Stato - Esterovestizione - Sussiste - Tassazione atto - Proporzionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti contestavano l'avviso di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto l'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa prevista per i conferimenti a favore di società aventi sede legale o amministrativa in uno Stato membro dell'Unione europea. L'atto riguardava un aumento di capitale della società lussemburghese, sottoscritto mediante il conferimento di immobili situati in Italia. Secondo i ricorrenti, la società era effettivamente amministrata in Lussemburgo, dove si tenevano le assemblee e operava un soggetto incaricato della gestione del patrimonio. L'Agenzia sosteneva invece che la società fosse esterovestita, poiché costituita da residenti italiani, dotata come unico patrimonio di immobili italiani e sostanzialmente operativa in Italia, con finalità di ottenere un vantaggio fiscale.
La decisione
La Commissione tributaria regionale di Milano ha respinto l'appello e confermato la pretesa fiscale. Ha ritenuto che la sede estera dovesse essere effettiva e non meramente formale, valutando il luogo reale della direzione organizzativa e dell'attività essenziale della società. La concentrazione dell'intero patrimonio in immobili italiani, la residenza italiana dei soci e l'assenza di concrete ragioni economiche per la costituzione in Lussemburgo hanno dimostrato, secondo il giudice, l'esterovestizione societaria. Di conseguenza, è stata esclusa l'agevolazione in misura fissa ed è stata ritenuta legittima l'imposta di registro proporzionale del 7%, oltre agli accessori e alle spese processuali, liquidate in euro 2.900,00.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131/1986, Tariffa - Parte I, Nota IV all'articolo 4
Prevede il trattamento agevolato con applicazione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale e di bollo in misura fissa per determinati conferimenti a società aventi sede legale o amministrativa in uno Stato membro dell'Unione europea. Il beneficio richiede però che la sede estera sia effettiva.
D.P.R. n. 917/1986, articolo 73, comma 3 e seguenti
È stato utilizzato come riferimento sistematico per valutare la residenza effettiva della società, privilegiando il luogo concreto della direzione e dell'organizzazione rispetto alla sola sede formalmente dichiarata.
D.P.R. n. 131/1986, articolo 2, comma 1, lettera d), primo capoverso
articolo 2, comma 1, lettera d), primo capoverso
Costituisce la base normativa per l'assoggettamento a imposta di registro dell'atto oggetto di causa.
D.P.R. n. 131/1986, Tariffa - Parte I, articolo 1, comma 1, primo capoverso
articolo 1, comma 1, primo capoverso
È stato applicato per determinare l'aliquota proporzionale del 7% sul valore dei beni immobili conferiti.
Codice di procedura civile, articolo 132
I ricorrenti ne lamentavano la violazione per motivazione apparente o insufficiente; la Commissione ha ritenuto invece adeguato il percorso logico della decisione.
Massime di principio
- Per applicare un'agevolazione fiscale collegata alla sede estera di una società non è sufficiente la sede legale formalmente indicata: occorre dimostrare che la direzione effettiva e l'organizzazione reale si trovino nello Stato estero.
- La residenza dei soci, l'origine dei capitali, la localizzazione dell'intero patrimonio e il luogo in cui viene svolta l'attività essenziale costituiscono indici rilevanti per accertare l'esterovestizione.
- Una società estera costituita da residenti italiani e destinata esclusivamente alla gestione di immobili situati in Italia può essere considerata esterovestita se non emergono valide ragioni economiche e operative per la localizzazione all'estero.
- La gestione affidata formalmente a un amministratore o a un soggetto professionale estero non è necessariamente sufficiente a provare l'effettività della sede straniera, se l'attività sostanziale resta collegata all'Italia.
- Quando viene disconosciuta l'agevolazione prevista per le società con sede nell'Unione europea, il conferimento di immobili può essere assoggettato all'imposta di registro in misura proporzionale anziché fissa.
- Nella valutazione dell'abuso o dell'elusione fiscale il giudice può considerare unitariamente gli elementi economici dell'operazione, anche se ciascun elemento isolato non sarebbe decisivo.
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