Sentenza del 23/03/2018 n. 573 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Illeciti amministrativi - Sanzioni - Omesso versamento - Crisi di liquidità - Causa di forza maggiore - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato le sanzioni sostenendo che l'omesso versamento fosse dovuto a una grave crisi di liquidità, alla carenza di mezzi finanziari, al dissesto o alla decozione dell'impresa e che tali circostanze integrassero una causa di forza maggiore, escludendo quindi la responsabilità per la violazione tributaria. La questione riguardava la possibilità di considerare l'impossibilità materiale di pagare le imposte come fatto imponderabile, imprevedibile e inevitabile.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La crisi di liquidità, la mancanza di mezzi finanziari, il dissesto e la decozione non costituiscono, di regola, forza maggiore, poiché rientrano nell'ordinario rischio d'impresa e sono eventi astrattamente prevedibili e riconducibili alla gestione dell'imprenditore. La forza maggiore richiede invece un fatto esterno, imponderabile, imprevedibile e inevitabile, non riconducibile a una condotta cosciente e volontaria dell'agente. Pertanto, l'omesso versamento resta sanzionabile.
Norme richiamate
Principio della forza maggiore in materia di sanzioni tributarie
La forza maggiore è individuabile in un fatto imponderabile, imprevisto e imprevedibile, che esula dalla condotta dell'agente e rende inevitabile il verificarsi dell'evento.
La causa di forza maggiore può escludere la responsabilità solo quando l'inadempimento dipende da un evento esterno, eccezionale e inevitabile, non imputabile al contribuente.
Disciplina delle sanzioni amministrative tributarie
L'omesso versamento dei tributi è sanzionabile quando l'inadempimento è riconducibile alla sfera di controllo e valutazione del contribuente. Le difficoltà finanziarie dell'impresa, anche gravi, non escludono automaticamente la responsabilità.
Massime di principio
- La semplice crisi di liquidità o l'impossibilità materiale di reperire denaro non integra, di per sé, una causa di forza maggiore.
- Le difficoltà economiche dell'impresa sono normalmente considerate parte del rischio d'impresa e quindi prevedibili e imputabili alla gestione dell'imprenditore.
- Per escludere le sanzioni occorre dimostrare un evento esterno, eccezionale, imprevedibile e inevitabile, non dipendente da scelte gestionali o da una carente programmazione finanziaria.
- La gravità del dissesto o della decozione non è sufficiente da sola: rilevano soprattutto l'estraneità dell'evento alla condotta del contribuente e l'effettiva impossibilità oggettiva di adempiere.
- In situazioni analoghe, è opportuno documentare tempestivamente le cause straordinarie dell'impedimento, le iniziative adottate per adempiere e l'assenza di alternative concretamente praticabili.
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